Roma, 21 ottobre 2023
Il Tribunale di Roma ha pronunciato una interessante sentenza – la n. 3735/2023 – su una fattispecie che può ricorrere nella vita delle società, alimentando talvolta dubbi e diversi punti di vista negli operatori.
I giudici, oltre a confermare che il “terzo” – persona fisica o giuridica che sia – rispetto ad una società, possa legittimamente finanziarla, hanno anche precisato che il finanziamento del terzo può essere concesso ed erogato tramite un bonifico bancario (o assegno che sia, per quanto la “carta” sia oramai superata), rilevando il tutto in bilancio alla voce “debiti per finanziamenti” di terzi.
In sintesi è possibile precisare che:
- il contratto di mutuo/finanziamento non richiede la forma scritta, né ad substantiam né ad probationem, ma la mera consegna della somma di denaro, essendo il contratto di finanziamento un contratto reale che si perfeziona con la consegna della “cosa” (re perficitur obligatio);
- in forza di quanto disposto dagli artt. 11 del D.Lgs. 385/93 e 2 della Delibera CICR n. 1058/2005, è possibile che un terzo eroghi un finanziamento a una società qualora lo stesso sia concordato mediante trattativa privata con indicazione della natura.
Nella sentenza si precisa, altresì, che neppure al fine di farne valere la nullità, può invocarsi la natura di “mutuo di scopo” del finanziamento del “terzo”, dando allo “scopo” un rango che in realtà non ha, come in altre tipologie contrattuali di “finanziamento”, come ad esempio nei contratti di associazione in partecipazione o cointeressenza.
In particolare, a ben vedere, la presunta violazione dello “scopo” del finanziamento del terzo concesso senza alcuna sua regolamentazione e/o contratto scritto (da cui potrebbe emergere l’essenzialità dello scopo del mutuo) ma solo a mezzo mero bonifico bancario – da solo inidoneo a vincolare l’utilizzo delle somme erogate alla relativa destinazione – avrebbe, eventualmente, rilevanza sul piano della risoluzione del contratto per inadempimento, non della sua nullità.