DL n. 18/2020, art. 65: il credito d’imposta per i canoni di locazione di botteghe e negozi, utilizzabile a decorrere dal 25/03/2020.

Roma, 23 Marzo 2020

Come anticipato nel blog del 19 marzo, l’art. 65 del DL 18/2020 ha introdotto un’agevolazione ad hoc per le c.d. “botteghe e negozi”, costretti alla chiusura dal D.P.C.M. dell’11 marzo 2020.

A tali soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto un credito d’imposta pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020. Il canone su cui calcolare il credito è quello “relativo al mese di marzo”, perché il credito è riferito solo a quest’anno e almeno per ora limitato a questa sola “finestra” temporale (salvo possibili estensioni da parte di provvedimenti successivi).

Da segnalare che il credito d’imposta spetta limitatamente agli immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

La norma agevolativa è collegata al D.P.C.M. dell’11 marzo, che a far data dal 12 marzo ha sospeso:

  1. le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari di cui all’Allegato 1 al d.p.c.m.;
  2. le attività dei servizi di ristorazione;
  3. le attività inerenti i servizi alla persona (ad esempio, parrucchieri, barbieri, estetisti), ad esclusione di quelle di cui all’Allegato 2 dello stesso d.p.c.m..

Il costo della locazione degli immobili inutilizzabili viene quindi assunto dallo Stato nella misura del 60% perché, su base mensile, viene ipotizzato che per circa il 60% del tempo del mese di marzo non sia stato possibile esercitare l’attività, dando per scontato che il blocco possa andare fino alla fine dello stesso mese (da sottolineare che nel d.p.c.m. dell’11 marzo era previsto che la sospensione delle suddette attività avesse effetto fino al 25 marzo, termine oramai superato dal d.p.c.m. del 22 marzo 2020, che l’ha estesa fino al 3 aprile).

Tale circostanza potrebbe spiegare perché sono stati esclusi dall’agevolazione i titolari di reddito di lavoro autonomo e le imprese utilizzatrici di altre tipologie di immobili (es. A/10 e D/1). Questi soggetti, infatti, non hanno dovuto interrompere l’attività ex lege, sebbene in moltissimi abbiano proseguito a ritmo ridotto.

Restano inspiegabilmente esclusi dall’agevolazione, probabilmente per una svista del legislatore, numerosi fabbricati utilizzati da soggetti chiaramente incisi dalle misure di contrasto al contagio, quali, ad esempio, le palestre (D/6), i cinema e i teatri (D/3), o anche i negozi dei centri commerciali ove classificati in D/8 in quanto anch’essi obbligati alla chiusura. È auspicabile che tale errore venga corretto in sede di conversione del decreto legge, così come sia corretta un’altra “svista”, ovvero la possibilità di accesso al credito d’imposta ai contratti di “fitto d’azienda”, al momento esclusi.

L’agevolazione si riferisce testualmente al canone di locazione “relativo al mese di marzo”, è quindi calcolato sul canone contrattualmente riferibile al mese di marzo, senza che su ciò influisca in alcun modo il “principio di cassa”. Non rilevano, perciò, eventuali ritardi di pagamento o dilazioni concesse, come potrebbe verificarsi qualora, per il canone del mese di marzo, il locatore accettasse un pagamento dilazionato, ad esempio parte a marzo e parte ad aprile.

Sembrerebbe, pertanto, che il credito d’imposta maturerebbe regolarmente, indipendentemente dal pagamento effettivo del canone di locazione relativo al mese di marzo.

Altra fattispecie, che si sta concretamente manifestando in queste difficili settimane, quella in cui il canone sia stato formalmente ridotto in virtù di un accordo tra le parti, anche solo in via temporanea ma già con decorrenza dal 1° marzo. Va da sé che in questo caso il credito d’imposta del 60% maturerebbe sull’ammontare del “nuovo” canone ridotto.

E’ giusto il caso di sottolineare che l’accordo, tra locatore e conduttore, per la riduzione del canone di un contratto di locazione in corso di esecuzione non deve essere obbligatoriamente comunicato all’Agenzia delle Entrate.

Val la pena rammentare che il credito d’imposta non spetta a quelle imprese che, ai sensi del d.p.c.m. dell’11 marzo 2020 abbiano continuato a esercitare la loro attività (come ad es. i supermercati, le farmacie, etc…).

L’utilizzo del credito può avvenire solo in compensazione (con altri tributi) in base all’articolo 17 del D. lgs 241/97 tramite il modello F24, con il nuovo codice tributo 6914 “Credito d’imposta canoni di locazione botteghe e negozi -articolo 65 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18”, istituito con la risoluzione n. 13/E del 20/03/2020 dell’Agenzia Entrate, credito d’imposta utilizzabile a decorrere dal 25/03/2020.

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