Roma, 22 febbraio 2024
Come noto da qualche anno, con il superamento dei nuovi parametri dimensionali di cui all’art. 2477, comma 2, lett. c) del Codice Civile (*) nelle società a responsabilità limitata, la nomina dell’organo di controllo o del revisore legale avrebbe dovuto essere stata effettuata entro la data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2022, sulla base dei dati risultanti dai bilanci relativi agli esercizi 2021 e 2022, pena un intervento sostitutivo del Tribunale chiamato in causa dai Conservatori dei Registri delle imprese ex art. 2477 comma 5 c.c..
Non è un mistero che numerose società risultano ancora oggi inadempienti rispetto a tale obbligo, mentre i Conservatori dei Registri delle imprese hanno iniziato ad attivarsi – in ordine sparso – solo a partire dalla fine del 2023.
In particolare, in ossequio alla norma di legge, prima di comunicare la mancata nomina al Tribunale le Camere di Commercio stanno inviando alle società interessate una lettera di sollecito, al fine di evitare la segnalazione ai competenti Tribunali ed “imporre” alle società la nomina di un revisore legale nominato ex lege, con i compensi di legge, tra l’altro, previsti in questo ambito.
Il termine entro il quale provvedere sembra variare a seconda delle Regioni, dai 30 giorni nel caso dei Conservatori del triveneto, ai 60 giorni nel caso del Conservatore del Registro delle imprese di Milano.
In tale scenario, appare quanto mai opportuno procedere il più tempestivamente possibile alla nomina in questione per consentire – così sembrerebbe in assenza di posizioni ufficiali – la predisposizione della necessaria “relazione al bilancio” 2023 (anche se, secondo Assonime, in una ipotesi di questo tipo il primo bilancio da assoggettare a revisione sarebbe quello al 31 dicembre 2024, indipendentemente dalla considerazione che la mancata nomina nei termini sia dipesa dall’inadempimento della società interessata).
Ad ogni modo, quanto più si avvicina il termine per l’approvazione del bilancio 2023, tanto più probabile appare l’evenienza che anche questo si presenti privo della relazione del revisore o dell’organo di controllo (o di entrambi, ove lo statuto imponga la loro contemporanea presenza), per continuata omissione della nomina, perché il soggetto nominato ha rifiutato l’incarico o perché, pur accettando l’incarico, non ha predisposto – in un certo senso fisiologicamente – la relazione al bilancio 2023.
Il bilancio relativo all’esercizio 2023, di conseguenza, in quanto privo di una sua parte essenziale – ovvero la relazione del Revisore Legale – si presenterebbe “invalido”.
Vale la pena rammentare, infatti, come il Comitato triveneto dei Notai abbia affermato che, in caso di S.R.L. priva di un organo di controllo obbligatorio successivamente al termine concesso per procedere alla sua istituzione, “…… non sarà possibile adottare «con piena efficacia» quelle delibere che presuppongono una qualche attività da parte di tale organo (si pensi ad una approvazione del bilancio in assenza della relazione dei sindaci o a una riduzione di capitale per perdite in assenza delle osservazioni dei medesimi)”. I notai del Triveneto, quindi, pur ravvisando l’invalidità della decisione, si esimono dalla qualificazione della stessa.
Anche se in altro ambito fattuale (mancata nomina del Collegio Sindacale), secondo la prevalente giurisprudenza la mancanza della relazione del Collegio Sindacale al bilancio, quale atto confluente nel procedimento di approvazione del bilancio d’esercizio e legato al bilancio medesimo da un nesso di consequenzialità necessaria, inciderebbe sulla validità stessa della delibera assembleare di approvazione, determinandone la mera “annullabilità” (cfr. Trib. Milano n. 4115/2019, Trib. Milano n. 3432/2018 e Trib. Napoli 14 dicembre 2007). In questa stessa direzione è orientata anche la dottrina prevalente.
Alla luce di tale ricostruzione, sia in ragione dei soggetti legittimati a impugnare (amministratori e soci), che per i termini entro i quali è possibile agire (90 giorni dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci), i rischi di annullamento della delibera di approvazione del bilancio 2023 sembrerebbero limitati a contesti societari in cui siano presenti situazioni conflittuali.
Anche se più datata come orientamento giurisprudenziale, secondo altra ricostruzione la mancanza della relazione del Collegio Sindacale determinerebbe la “nullità” della delibera di approvazione del bilancio d’esercizio. In particolare, motivo di nullità del bilancio – che si traduce nella nullità della delibera di approvazione per illiceità del suo oggetto – sarebbe il mancato esercizio del controllo del Collegio Sindacale sulla bozza di bilancio presentata dagli amministratori.
Da questo punto di vista, rileva non tanto il fatto che la nullità della delibera di approvazione del bilancio – a differenza della sua mera annullabilità – sia invocabile da qualsiasi soggetto interessato entro termini ben più ampi (tre anni dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci), ma che essa, secondo quella che appare la ricostruzione prevalente, sarebbe addirittura rilevabile d’ufficio, nonostante il mancato richiamo dell’art. 2379 comma 2 c.c. nella disciplina della S.R.L..
Di conseguenza, il Tribunale adito dal Conservatore del Registro delle imprese per la nomina in via sostitutiva, ove condividesse questa impostazione, potrebbe non solo nominare l’organo di controllo della S.R.L., ma anche dichiarare la nullità del bilancio 2023, approvato senza la necessaria relazione del Revisore Legale.
È chiaro che, anche ammettendosi come sufficiente la nomina del Revisore Legale (rispetto alla nomina del Collegio Sindacale), il mancato rispetto di tale obbligo e la conseguente mancanza della sua relazione al bilancio al 31 dicembre 2023, condurrebbe ad analoghi rilievi circa la validità del bilancio.
(*) La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società: a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.