Il DL n. 34 del 19/05/2020, con la sua odierna pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, entra formalmente in vigore.

Roma, 20 Maggio 2020

E’ stato pubblicato oggi, ma saranno necessari ben 98 decreti attuativi per rendere operativi buona parte dei 265 articoli del DL 34/2020.

Da oggi e per i prossimi giorni si cercherà di sintetizzare i benefici e le opportunità, in ambito societario e tributario di quello che è stato apostrofato come DL Rilancio.

Iniziamo con un argomento molto “sentito”, il “Credito d’imposta sui canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda”, previsto dall’art. 28 del DL.

L’agevolazione tributaria, già prevista dall’art. 65 del DL 18/2020 (il c.d. Cura Italia), è stata rafforzata ed estesa significativamente.

Requisito soggettivo. Riguarda i soggetti con ricavi 2019 non superiori ad euro 5kk.

Requisiti urbanistici dell’immobile. La versione definitiva dell’art. 28 prevede il nuovo credito d’imposta sui canoni di locazione degli immobili a uso diverso da quello abitativo. Rispetto al precedente credito d’imposta (come detto previsto dall’art. 65 del DL 18/2020), la nuova agevolazione risulta di più ampia portata, non solo quindi per “botteghe e negozi” ma anche per tutti gli altri immobili destinati comunque allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico (compresi quelli nell’ambito dell’affitto d’azienda) o destinati all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

Sotto il profilo urbanistico, pertanto, il nuovo credito d’imposta riguarda tutti gli “immobili ad uso non abitativo”, non essendo più previsto che per poterne beneficiare l’immobile dovesse essere classificato in termini catastali come C/1.

L’affitto d’azienda. Inoltre è stato previsto che l’agevolazione spetti (anche se in misura ridotta rispetto alla locazione diretta dell’immobile) anche sui canoni relativi a contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinati alle suddette attività.

Condizioni dimensionali. Sono previste alcune specifiche condizioni:

  1. i soggetti richiedenti devono avere conseguito ricavi o compensi non superiori ad euro 5kk  milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del DL 34/2020, quindi nel 2019 per i soggetti “solari”. Fanno eccezione le “strutture alberghiere e agrituristiche”, che potranno beneficiare dell’agevolazione indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente;
  2. per i soggetti locatari esercenti attività economica, è inoltre previsto che il credito d’imposta spetti a condizione che nel mese di riferimento (marzo, aprile e maggio 2020) abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.

Il credito d’imposta è riconosciuto quindi sui canoni di locazione, di leasing, di affitto d’azienda o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati a: lo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico; l’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo; lo svolgimento dell’attività istituzionale per gli enti non commerciali.

Per espressa disposizione normativa (comma 6 dell’art. 28), recependo quanto già previsto dalla circolare n. 8/E dell’Agenzia delle Entrate, l’agevolazione è utilizzabile solo “successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni”, per cui i canoni devono essere pagati.

Il credito d’imposta è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio [e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno].

Il credito d’imposta spetta in misura pari al 60% dell’ammontare mensile dei canoni di locazione, leasing o di concessione dei suddetti immobili ad uso non abitativo o al 30% in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito e dell’IRAP. Viene inoltre disposto che l’agevolazione in esame non sia cumulabile con il “credito botteghe e negozi” previste dal citato DL “Cura Italia” in relazione alle medesime spese.

Quanto alle modalità di utilizzo, il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione nel modello F24 ex art. 17 del DLgs. 241/97, successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni.

Cessione dei crediti d’imposta – Art. 122 del DL 34/2020. In alternativa all’utilizzo diretto, i beneficiari del credito sui canoni di locazione possono optare per la cessione (anche parziale), a decorrere dalla data odierna e fino a tutto il 31/12/2021, del credito d’imposta ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Per conoscere le modalità attuative occorrerà attendere il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

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