Roma, 16 Marzo 2020
È all’esame del Consiglio dei Ministri, in corso in queste ore, il c.d. decreto “salva economia”, che, salvo sorprese dell’ultimo momento, dovrebbe costituire il punto finale di caduta delle numerose e, in verità assai più radicali, richieste di differimento e sospensione avanzate in queste ultime settimane dalle categorie economiche e professionali.
La bozza circolata ieri prevede:
- per tutti, il rinvio al 20 marzo (venerdì prossimo !) dei versamenti in scadenza oggi;
- per tutti, la sospensione degli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020;
- per i soli soggetti “maggiormente esposti” e che saranno espressamente elencati nel decreto legge, relativamente ad alcune scadenze fino a tutto il 30/04/2020, si ipotizza la sospensione dei versamenti IVA in scadenza nel mese di marzo e dei versamenti per ritenute fiscali su redditi di lavoro dipendente e assimilati, per contributi previdenziali e assistenziali e per premi INAIL;
- stesso ambito oggettivo di sospensione anche per gli esercenti attività di impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori ad euro 2.000.000 nel precedente periodo di imposta (2019), ma limitatamente ai versamenti in scadenza tra l’8 marzo e il 31 marzo.
NB. I versamenti “sospesi” dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (!), oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal 31/05/2020.
Il punto di partenza, per districarsi tra le norme, è l’individuazione di quali siano i c.d. soggetti “maggiormente esposti”. L’elenco in bozza è lungo e comprende tra gli altri: imprese turistico recettive, agenzie di viaggio, tour operator e guide turistiche; associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche; gestori di impianti sportivi, palestre, centri sportivi, piscine; teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, discoteche, sale da ballo, nightclub e sale da gioco; gestori di ricevitorie del lotto, lotterie e scommesse; organizzatori di corsi, fiere ed eventi; ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar e pub; musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici; parchi divertimento e tematici; aziende termali; asili nido, servizi educativi e didattici; servizi di trasporto passeggeri e stazioni; servizi di noleggio di mezzi di trasporto, di attrezzature sportive e di strutture o attrezzature per manifestazioni e spettacoli.
Chi gestisce una delle predette attività può sospendere i versamenti IVA in scadenza a marzo e quelli per ritenute IRPEF su lavoro dipendente, contributi e premi INAIL in scadenza a marzo e aprile.
Chi non gestisce una delle predette attività, ma nel precedente periodo di imposta ha conseguito ricavi o compensi in misura non superiore ad euro 2kk, può comunque sospendere i versamenti, ma solo quelli in scadenza nel mese di marzo sia per l’IVA che per le altre voci.
NB. Chi non gestisce una delle predette attività “maggiormente esposte”, e nel precedente periodo di imposta ha conseguito ricavi o compensi in misura superiore ad euro 2kk, non beneficia di alcuna sospensione dei versamenti, ma soltanto di un differimento “tecnico” di 4 giorni della scadenza del 16 marzo che viene quindi spostata a venerdì prossimo !
Come su detto, per i soggetti che beneficiano della proroga, il versamento degli importi sospesi scatterebbe già dal prossimo 31/05/2020, in un’unica soluzione, oppure in cinque rate mensili di uguale importo da maggio a settembre.
Per dare un’ulteriore pseudo “boccata d’ossigeno”, il DL prevede che per i compensi e le provvigioni che vengono corrisposte tra l’8 marzo e il 31 marzo, verrebbe concessa al lavoratore autonomo e all’agente di chiedere, al sostituto di imposta che provvede al pagamento, la non applicazione della ritenuta IRPEF di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73. Discutibile questo passaggio del DL, atteso che anche in questo caso il percipiente dovrebbe poi provvedere entro il 31 maggio (o in 5 rate mensili da maggio in poi) al versamento in prima persona della ritenuta “sospesa per coronavirus”.
Per quanto riguarda infine la sospensione “per tutti” degli adempimenti fiscali (diversi dai versamenti) in scadenza tra l’8 marzo ed il 31 maggio (tra cui, ad esempio, la presentazione della dichiarazione annuale IVA), gli stessi andranno effettuati, senza sanzioni, entro il 30 giugno 2020.
Aiuti vs/mutui prima casa
Scatterà la sospensione delle rate del mutuo sulla prima casa per lavoratori autonomi e professionisti che come conseguenza della crisi autocertifichino di aver perso, nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020, oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all’ultimo trimestre 2019.
Garanzie MCC / Banche alle imprese
Per il capitolo “garanzie e sospensione dei mutui” sono stati stanziati in tutto 3,2 miliardi.
In estrema sintesi.
Dureranno 9 mesi le disposizioni speciali del Fondo di garanzia Pmi del MCC per le quali viene stanziato 1 miliardo. Tra queste, la concessione gratuita per tutte le imprese e l’innalzamento, nel rispetto della disciplina UE, dell’importo massimo garantito per singola impresa fino ad euro 5kk.
E’ prevista l’estensione automatica della garanzia del Fondo alle operazioni oggetto della moratoria sui finanziamenti firmata da Abi e associazioni di imprese.
Per aiutare le imprese con i bilanci più compromessi, poi, si esclude – per operazioni fino ad euro 100k – la valutazione andamentale per l’accesso al Fondo MCC.
Poi, solo per micro e piccole medie imprese, arriva una clausola per fare salvi i fidi e per sospendere il pagamento delle rate di mutui e finanziamenti fino al 30 settembre 2020. Le imprese dovranno presentare una comunicazione in cui attestano di aver subito una riduzione parziale o totale dell’attività in conseguenza dell’epidemia. Tutte le operazioni interessate sono ammesse a una sezione speciale del Fondo per PMI del MCC.
Contratti di locazione – Il credito d’imposta
E’ previsto un credito d’imposta per attività commerciali, del 60% riferito al canone di locazione del solo mese di marzo 2020.
Estesa la copertura degli ammortizzatori sociali
La “cassa integrazione in deroga” viene estesa a tutti i settori del privato, compreso quello agricolo e della pesca. Come conseguenza dell’emergenza coronavirus, i trattamenti di integrazione salariale coprono la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa fino a 9 settimane per i dipendenti già in forza al 23 febbraio.
Bilanci societari, rinvio al 31 luglio
Tutte le società di capitali potranno convocare l’assemblea di approvazione del bilancio entro il 30/06/2020 (quelle con esercizio chiuso al 31/12/2019). Questo significa, di fatto, un rinvio al 30 giugno dei termini per la chiusura dei conti 2019. Soci e azionisti potranno intervenire in assemblea ed esprimere il proprio voto con modalità telematiche, anche in deroga alle disposizioni statutarie. Non è necessario che il Presidente, il segretario o l’eventuale notaio si trovino nello stesso luogo. Le società a responsabilità limitata possono consentire l’espressione del voto tramite consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.Tutte le deroghe si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio oppure in data successiva se lo stato di emergenza dovesse proseguire.
Dulcis in fundo. Tra le misure all’esaminate del Governo anche quella di una “gratificante” menzione sul sito del MEF per quei contribuenti/Imprese che effettueranno puntualmente i versamenti in data odierna (16 marzo), rinunciando quindi alla proroga fino a venerdì 20 marzo o alla sospensione fino al 31/05/2020 !