Plusvalenze esenti: la risposta dell’A.d.E. n 744/2021 certifica il requisito della “commercialità” ai fini P.E.X. anche con attività di sviluppo prodromiche alla commercializzazione, nella fattispecie di immobili.

Roma, 28 Ottobre 2021

Nel rinviare al blog del 8 Marzo 2019 per maggiori dettagli sull’ambito operativo dell’art. 87 del T.U.I.R. (disciplina P.E.X.), si segnala che l’A.d.E., con la sua risposta ad interpello n. 744 di ieri, ha fornito interessanti indicazioni in ordine ad uno dei requisiti (quello della lett. d) dell’art. 87) richiesti dalla norma agevolativa, per poter legittimamente beneficiare dell’esenzione pressoché totale delle plusvalenze generate dalla cessione di partecipazioni societarie.

In particolare, l’A.d.E. ritiene sussista il requisito della “commercialità” ai fini P.E.X. in capo ad una società che svolge attività prevalentemente riconducibili alla fase di “sviluppo e progettazione” in ambito immobiliare, prodromiche alla fase di costruzione e commercializzazione di immobili contabilizzati tra le rimanenze (c.d. “beni merce”) nel contesto di operazioni di rigenerazione urbana.

In particolare, l’art. 87 comma 1, lett. d) del T.U.I.R. richiede l’“esercizio da parte della società partecipata di un’impresa commerciale secondo la definizione di cui all’articolo 55”. Tale peculiarità, precisa l’A.d.E., costituisce condizione necessaria ma non sufficiente ad individuare il requisito della “commercialità”, che va definito sulla base di un criterio sostanziale, secondo il quale non tutti i redditi prodotti nell’esercizio di impresa sono riferibili ad un’attività commerciale nel senso richiesto dalla norma in esame che, si rammenta, consente di beneficiare di significativi vantaggi in termini di impatto fiscale sulle plusvalenze da cessione di azioni/quote detenute da società, praticamente azzerate dal regime P.E.X..

L’Agenzia precisa, altresì, che la verifica del suddetto requisito non può essere basata esclusivamente sul contenuto dell’oggetto sociale della società partecipata, rilevando quest’ultimo nella misura in cui trovi, di fatto, rispondenza nelle attività concretamente svolta dal soggetto partecipato.

Nel caso di specie, la società partecipata ha come oggetto sociale l’acquisto, la costruzione, la ristrutturazione, il risanamento ed il recupero di immobili, nonché lo sviluppo di iniziative immobiliari. La stessa, in particolare, svolge l’attività di sviluppo di progetti immobiliari in outsourcing e presenta immobili iscritti nell’attivo circolante tra le rimanenze, che costituiscono la voce prevalente dell’attivo dello stato patrimoniale.

Secondo l’A.d.E., quale esito finale dell’interpello, la partecipazione ben si qualifica per l’esenzione ai fini P.E.X. sebbene le attività svolte si sostanzino solamente in attività di carattere preliminare – rispetto all’operazione di sviluppo e valorizzazione immobiliare – e non ancora in un’attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi di cui all’art. 2195 del codice civile.

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