La bozza del Ddl della Legge di Bilancio all’esame del Senato prevede per il 2020 la rivalutazione dei “beni d’impresa”, con aliquote ridotte rispetto agli esercizi passati.

Roma, 8 Novembre 2019

La bozza del Ddl di bilancio 2020, dal 4 novembre all’esame del Senato, ripropone nuovamente apposite disposizioni per la rivalutazione dei beni d’impresa, con una novità rispetto alle versioni che l’hanno preceduta nelle passate legislature: la riduzione al 12% (per i beni ammortizzabili) ed al 10% (per i beni non ammortizzabili) delle aliquote dell’imposta sostitutiva, con una riduzione di quattro punti percentuali rispetto agli anni passati.

Rispetto alla previgente versione, disciplinata dalla L. 145/2018 (oggetto altresì di commento da parte dell’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 8/2019), le aliquote verrebbero ridotte in modo abbastanza significativo – negli anni passati erano state fissate al 16% per i beni ammortizzabili ed al 12% per quelli non ammortizzabili – par conferire maggior appeal allo “strumento” agevolativo, poco utilizzato dalle imprese.

Prendendo ad esempio i beni ammortizzabili, la nuova aliquota del 12% potrebbe invece dare impulso alle nuove rivalutazioni, essendo il doppio il gap rispetto all’imposizione ordinaria (I.R.E.S. = 24%), oltre ad assumere la medesima entità di quella dovuta per operazioni straordinarie di affrancamento dei maggiori valori (ad es. operazioni di fusione, scissione e conferimento d’azienda, come disciplinate dall’art. 176 comma 2-ter del T.U.I.R.).

In termini pratici, per quanto non sia possibile affrontare in questa sede le varie fattispecie che possano interessare una società e la propria azienda, le principali caratteristiche di accesso alle agevolazioni, anche per l’affrancamento delle plusvalenze latenti sui beni d’impresa, sono le seguenti:

  • Requisiti soggettivi: rientrano tra i soggetti ammessi le società di capitali, gli enti commerciali, le società di persone commerciali, gli imprenditori individuali ed enti non commerciali (per i beni appartenenti all’impresa), le stabili organizzazioni di soggetti non residenti ecc.;
  • Requisiti oggettivi: la rivalutazione potrà avere ad oggetto i beni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2018 e dovrà essere eseguita nel bilancio dell’esercizio successivo a quello in corso a tale data (ovvero nel bilancio 2019 per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare). Potranno essere rivalutati i beni materiali e immateriali, con esclusione dei c.d. “beni merce”, nonché le partecipazioni in imprese controllate e collegate costituenti immobilizzazioni.

Gli effetti fiscali della rivalutazione decorreranno:

  • in via generale dal terzo esercizio successivo, ergo dal 2022 in avanti per i soggetti “solari”, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: con riferimento alla deducibilità dei maggiori ammortamenti, al plafond delle spese di manutenzione e alla valorizzazione dei beni ai fini della disciplina delle società non operative;
  • per quanto attiene le plusvalenze e le minusvalenze, dall’inizio del quarto esercizio successivo ovvero, per le rivalutazioni operate nel 2019, dal 1° gennaio 2023 in poi per i soggetti con esercizio “solare”.

Le imposte sostitutive dovute per la rivalutazione dei beni d’impresa andranno versate in un’unica soluzione, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, con la possibilità di compensare eventuali crediti. Pertanto, per i soggetti il cui periodo d’imposta coincide con l’anno solare, il termine per il versamento dell’imposta sostitutiva sarà il mese di luglio 2020, termine per il versamento a saldo delle imposte dovute per il periodo d’imposta 2019.

Una precisazione in ordine alla ancora non ben definita questione sulla possibilità di procedere alla rivalutazione dei beni d’impresa solo in termini civilistici. In particolare, il versamento dell’imposta sembrerebbe necessario alla luce della prima giurisprudenza di merito che ha analizzato la questione (sentenza della Commissione tributaria di 1° grado di Trento n. 78/2/19 del 7 luglio 2019), il che induce a ritenere probabile, più che solo possibile, che l’Agenzia delle Entrate possa controllare la posizione delle imprese che intendano avvalersi della rivalutazione ai soli fini civilistici, considerando in ogni caso dovuta l’imposta sostitutiva nonostante il silenzio delle norme.

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