Perimetro operativo dell’art. 110 del D.L. 104/2020 nella rivalutazione dei beni immateriali non iscritti nell’attivo dello Stato Patrimoniale: il punto di vista della D.R.E. Lombardia nell’interpello n. 904-2406/2020.

Roma, 27 Febbraio 2021

La fattispecie sottoposta all’attenzione della Direzione Regionale Lombardia dell’A.d.E. concerne i c.d. invisible assets – beni immateriali non registrati nelle scritture contabili e/o nei bilanci della società istante – nel caso di specie il know how della società che, come scritto nell’istanza di interpello, è “… titolare di informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali o scientifiche proteggibili come informazioni segrete, giuridicamente tutelabili consistenti in disegni, costruttivi e di produzione, sottostanti alle macchine prodotte (di seguito “know how”).

La questione non è di poco conto, atteso che nei prossimi mesi saranno approvati i bilanci relativi al 2020, che dovranno – o meno – recepire le eventuali rivalutazioni di beni (materiali o immateriali) e/o partecipazioni ex art. 110 del DL 104/2020, convertito nella Legge n. 126 del 13/10/2020 (il c.d. DL Agosto, cfr. blog del 17/08/2020 e del 23/12/2020).

In particolare l’interpello de quo affronta la questione della rivalutazione dei beni immateriali non iscritti nell’attivo patrimoniale dei bilanci al 31/12/2019, mettendo nero su bianco e stigmatizzando un requisito oggettivo dirimente, “sostituendo” il requisito dell’iscrizione in bilancio al 31/12/2019, con quello della tutela giuridica dei beni e diritti esistenti a questa data.

L’A.d.E., nella sua risposta, ha avvalorato la soluzione prospetta dalla società istante, ovvero la possibilità di accedere ai benefici – anche fiscali – della rivalutazione del know how specialistico dell’azienda (nel caso di specie, di produzione di pompe idrauliche e centrifughe) mai iscritto in bilancio negli anni passati, né nell’attivo patrimoniale né nel conto economico.

L’A.d.E., approcciando in modo cristallino la “rivalutazione straordinaria da Covid-19” prevista dal DL Agosto, fornisce elementi di riflessione importanti atteso che in questo caso – a differenza delle precedenti leggi di rivalutazione imperniate sulla sussistenza del requisito dell’iscrizione in bilancio del bene oggetto di rivalutazione – il requisito dell’iscrizione in bilancio può essere surrogato dal regime e diritto di protezione legale accordato ai beni immateriali.

Come esposto nell’interpello, è la stessa A.d.E che, riferendosi ad una propria circolare del 2017, sottolinea come “…… ebbe modo di chiarire che beni immateriali consistenti in diritti giuridicamente tutelati, come ad esempio i diritti di brevetto industriale ed i diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno, i diritti di concessione, licenze, marchi, know how, altri diritti simili iscritti nell’attivo del bilancio, sono rivalutabili, ancorchè non iscritti in quanto interamente ammortizzati, purchè detti beni risultino ancora giuridicamente tutelati sulla base della normativa vigente”.

Pertanto, la mera tutela giuridica (come, ad esempio, la registrazione del marchio d’impresa presso gli uffici competenti del MISE, Ministero dello Sviluppo Economico) sarebbe idonea a provare l’esistenza del bene immateriale non iscritto in bilancio, allo stesso modo e con la stessa valenza probatoria rispetto alla sua iscrizione nell’attivo dello Stato Patrimoniale.

La posizione della DRE Lombardia ha una sua significativa valenza atteso che, letto l’interpello nella sua interezza, consente di superare anche alcune posizioni “restrittive” risalenti negli anni, come quando nel 2004 l’.A.d.E., sempre in una risposta ad interpello, non avallò la rivalutazione con effetti fiscali di un bene immateriale particolare, come la “banca dati clienti” della società istante, posizione che oggi verrebbe quindi rivisitata.

Con l’auspicio che i principi evidenziati nell’interpello n. 904/2020 dalla DRE Lombardia possano anche essere confermati in sede nazionale, si può concludere che, nella valutazione delle operazioni da compiere da qui ai prossimi mesi, ci si possa orientare, anche a livello di prassi e di dottrina contabile, nel senso di una maggiore valorizzazione del requisito della “capitalizzabilità” dei beni immateriali anche se non iscritti nel bilancio al 31/12/2019, purchè siano meritevoli di tutela giuridica.

Per concludere, come si legge anche nell’interpello in esame, per quanto concerne lo strumento agevolativo ex art. 110 del DL 104/2020, “evidentemente, quindi, il legislatore ha ritenuto di valorizzare il dato sostanziale dell’esistenza di tali beni la cui documentabilità è fornita dalla tutela giuridica degli stessi riconoscendo che la permanenza della protezione legale costituisca un elemento in grado ex se ed al di là delle risultanze contabili di conferire certezza ai fini della rivalutazione”, con la conseguente possibilità di accedere al beneficio con la favorevole aliquota del 3% a titolo di imposta sostitutiva:

  • sia per i beni materiali e/o immateriali passati direttamente a conto economico e non nell’attivo dello Stato Patrimoniale in quanto, ad esempio, di valore unitario inferiore ad euro 516;
  • sia di quei beni immateriali – invisible assets – non acquistati da terzi, in quanto “autoprodotti” o “prodotti in economia”, ovvero per i quali l’azienda non abbia mai proceduto alla capitalizzazione di costi, sempre spesati a conto economico in quanto di “modesta entità”, come anche prescritto dal principio contabile n. 16 OIC.
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