In vigore dal 23.03.2023 il nuovo art. 2506.1 del Codice civile, intestato “Scissione mediante scorporo”.

Roma, 23 maggio 2023

La “scissione mediante scorporo” disciplinata dal neo art. 2506.1 del Codice civile, inserito dall’art. 51, comma 3, lett. a) del D.Lgs. 19/2023, in vigore dal 23 marzo u.s., costituisce un nuovo “strumento” messo a disposizione dal Legislatore, che si prospetta di particolare interesse soprattutto per attuare, in regime di neutralità fiscale ai fini delle imposte dirette e con applicazione delle imposte d’atto in misura fissa, lo scorporo di beni immobili posseduti da una società immobiliare; ciò qualora, in ragione della natura squisitamente immobiliare della società e delle modalità di esercizio del business, non possa essere riconosciuta natura di “azienda” – nella sua accezione ex art. 2555 c.c. –  agli immobili oggetto di scorporo, con la conseguente inapplicabilità del favorevole trattamento fiscale riservato allo scorporo di “aziende” mediante conferimento.

Partendo anche da questo scenario, la circolare di Assonime n. 14 dell’11/05/2023 in modo come sempre autorevole approccia una serie di utili riflessioni su tutti i principali aspetti di “adattamento interpretativo” alle nuove “scissioni mediante scorporo” della consolidata disciplina fiscale delle operazioni di scissione “classiche” recata dall’art. 173 del T.U.I.R..

Per quanto riguarda il tema del “costo fiscale” e delle caratteristiche delle partecipazioni ricevute dalla scissa nella newco beneficiaria, la circ. Assonime osserva che il relativo costo fiscalmente riconosciuto dovrebbe pacificamente coincidere con quello che era riconosciuto sui beni di primo grado scorporati (e che si trasla senza soluzione di continuità in capo alla newco beneficiaria), così come la partecipazione, ai fini pex, “erediterebbe” l’anzianità di possesso e la caratteristica di prima iscrizione tra le immobilizzazioni o nell’attivo circolante riconducibile al bene di primo grado scorporato.

Per quanto concerne, invece, il tema del subentro nelle posizioni soggettive fiscali della società scissa, che, nelle scissioni tradizionali, segue il criterio della proporzionalità dei patrimoni netti delle società (art. 173 comma 4 del T.U.I.R.), la circolare Assonime sembrerebbe esprimere una preferenza, rispetto agli altri possibili criteri, per quello del mantenimento integrale in capo alla scissa delle posizioni soggettive “senza connessione specifica”, posto che le nuove “scissioni mediante scorporo” non determinano una riduzione del patrimonio netto della scissa a favore delle newco beneficiarie, atteso che, a fronte dello “scarico” del patrimonio (ad esempio immobiliare) scisso, la scissa iscrive la partecipazione nella newco beneficiaria.

Per la stessa ragione, con riguardo al tema della composizione fiscale del patrimonio netto che si forma in capo alla newco beneficiaria, la circolare Assonime n. 14/2023 ritiene più corretto ragionare secondo i consolidati criteri ermeneutici che fanno riferimento alle operazioni di conferimento e che postulano la natura fiscale di “riserva di capitali” dell’intero patrimonio netto di costituzione della società avente causa, piuttosto che applicare gli altrettanto consolidati orientamenti interpretativi delle scissioni “tradizionali”, da cui discenderebbe una composizione fiscale del patrimonio netto che si forma in capo alla newco beneficiaria da assumersi nel rispetto del principio della proporzionalità alla composizione fiscale del patrimonio netto ante scissione della scissa.

La circolare Assonime sulla “scissione mediante scorporo”, formula considerazioni utili anche su altri aspetti ad impatto fiscale del nuovo strumento, quali:

  • la facoltà di riallineamento fiscale dei maggiori valori contabili e la “sorte” dell’avviamento commerciale;
  • la c.d. “trasformazione” in subsidiary della stabile organizzazione di un soggetto estero;
  • la collocazione della scissione mediante scorporo nel contesto transnazionale;
  • il tema del c.d. “abuso del diritto” ex art. 10-bis della L. 212/2000, per confermare la piena legittimità fiscale della scelta di procedere, con riguardo a beni o a insiemi di beni non costituenti aziende, alla più conveniente “scissione mediante scorporo” invece che al loro più oneroso conferimento.
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