Roma, 24 Aprile 2020
E’ stato pubblicato e reso disponibile sul sito del Fondo Centrale di Garanzia del MISE – www.fondidigaranzia.it – il modulo “Allegato 4” (che si affianca al modulo “Allegato-4-bis” relativo ai finanziamenti fino a un massimo di euro 25k) per la richiesta alle banche di finanziamenti assistiti dalle “garanzie speciali da COVID-19” che il Fondo centrale per le PMI potrà rilasciare nei prossimi mesi, fino al prossimo 31/12/2020, nella misura del 90% del finanziamento in caso di richiesta di garanzia diretta ai sensi della lett c) dell’art. 13 comma 1 del DL 23/2020 (c.d. “decreto liquidità”), con la possibilità, ai sensi della successiva lett. n), di incrementare la garanzia diretta fino al 100% cumulando a quella del Fondo istituito preso il M.C.C. l’ulteriore garanzia rilasciata da un Confidi, quest’ultima fattispecie relativamente ai finanziamenti a favore di soggetti beneficiari con ricavi o compensi non superiori ad euro 3,2 milioni.
Si rammenta che, in ogni caso, la garanzia del 90% da parte del Fondo Centrale di Garanzia non può eccedere in ogni caso l’importo di euro 5 milioni.
L’ “Allegato 4 – Garanzia Diretta” sarà presumibilmente quello a più frequente utilizzo rispetto alle versioni presenti sul sito e denominate “annex”, relative a casistiche particolari.
Il modulo per ottenere la garanzia diretta, composto da n. 21 pagine, consentirà alle imprese di fare richiesta di finanziamenti bancari, garantiti dal Fondo Centrale di Garanzia al 90% + un eventuale ulteriore 10% di un Confidi (arrivando così ad una garanzia del 100%).
Il nuovo “Allegato 4-GD” necessita di una serie di informazioni e dati economico/finanziari, oltre alla sottoscrizione di decine di “dichiara”, “dichiara inoltre” e “dichiara infine”.
Tra i vari “punti” del modulo, si richiama l’attenzione sui nn. 13 e 14 relativi alle finalità ed alle caratteristiche del finanziamento richiesto, con l’indicazione del dettaglio del programma di investimento nel caso di richiesta “a fronte di investimento” (punto n. 14).
Nel punto n. 16 del modulo sono state fornite importanti precisazioni rispetto alla “vaghezza” del testo dell’art. 13 del DL 23/2020, necessarie per “agganciare” il finanziamento ai parametri legati al doppio del “costo del personale” 2019 o del 25% del fatturato 2019 [numeri 1) e 2) della lett. c) del DL 23/2020]. In particolare il punto 16, lett. c), del modulo chiarisce che si deve avere riguardo:
- al 25% del “fatturato” totale registrato nell’esercizio contabile 2019, risultante dal bilancio depositato in CCIAA o dalla dichiarazione dei redditi trasmessa all’Agenzia delle Entrate, ovvero, qualora i precedenti documenti non fossero ancora disponibili: a) dal bilancio approvato, ma non ancora depositato; b) dalla dichiarazione dei redditi con impegno alla trasmissione telematica da parte del soggetto cui è stato conferito l’incarico per la predisposizione della dichiarazione, ma non ancora trasmessa all’Agenzia delle Entrate; c) da un prospetto contabile timbrato e firmato dal soggetto beneficiario finale o da un suo incaricato;
- al doppio della spesa salariale annua del beneficiario per il 2019 o per l’ultimo anno disponibile, come risultante dalla relativa documentazione contabile (bilancio depositato in CCIAA o dichiarazione dei redditi trasmessa all’Agenzia delle Entrate) consegnata al soggetto richiedente;
- nel caso di imprese costituite a partire dal 1º gennaio 2019, ai costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività, come risultante da dichiarazione consegnata al soggetto richiedente.
NB. Per come scritto a pag. 5 del modulo in ordine alle “imprese costituite a partire dal 01/01/2019”, si ritiene che possano accedere alla garanzia anche le imprese costituite nel 2020.