Con il versamento entro il 7 dicembre sanati i ritardi della rottamazione-bis.

Roma, 17/10/2018.

Nell’ultima bozza del decreto legge fiscale approvato il 16/10/2018 dal Consiglio dei Ministri è prevista una vera e propria rimessione in termini gratuita per i contribuenti che abbiano in essere la “rottamazione-bis”, che al momento non prevede alcuna maggiorazione a titolo di interessi. Pertanto, la rata in scadenza a fine ottobre, relativa alla rottamazione-bis, potrà essere pagata entro il 7 dicembre. Alla medesima data si potranno versare le rate già scadute a luglio e settembre, sempre riferite alla definizione agevolata di cui all’articolo 1 del Dl. 148/17.
Il puntuale pagamento di tali somme entro il 7 dicembre costituisce la porta di accesso alla più lunga tempistica delineata nella disciplina della rottamazione-ter. Infatti una volta rispettata la scadenza del 7 dicembre, le somme residue potranno essere versate in cinque anni, con due rate annuali scadenti il 31 luglio e il 30 novembre. In questo caso, si applicheranno gli interessi nella misura dello 0,3% annuo. L’appeal di questa agevolazione è tuttavia piuttosto ridotto, poiché gli importi che potranno beneficiare del prolungamento della scadenza rappresentano il 40% del totale, cioè le rate che in origine scadevano nei mesi di novembre 2018 e febbraio 2019.
Solo a seguito del pagamento in scadenza al 7 dicembre, l’Agente della riscossione trasmetterà al Contribuente, entro il 30 giugno 2019, una comunicazione contenente l’importo delle somme ancora da pagare.
Un trattamento decisamente migliore riguarda invece i contribuenti che sono decaduti dalla prima versione della rottamazione (articolo 6, Dl 193/16) nonché i debitori che, pur ripescati dalla rottamazione-bis, non sono riusciti a pagare le rate scadute a fine 2016, riferite a dilazioni pregresse, entro lo scorso luglio.
I contribuenti che hanno presentato domanda di definizione agevolata entro il 21 aprile 2017 e successivamente non hanno pagato tempestivamente una delle rate della sanatoria non hanno potuto fruire della procedura di cui all’articolo 1 del Dl 148/17. Con la rottamazione-ter questi contribuenti sono pienamente riammessi, senza condizioni di sorta, ai vantaggi della definizione, rappresentati dall’azzeramento di sanzioni e interessi.
Nella stessa condizione si trovano i Contribuenti che hanno presentato domanda di accesso alla rottamazione-bis, avendo ricevuto il diniego della prima definizione per non aver pagato tutte le rate scadute a fine 2016, riferite a dilazioni in essere al 24 ottobre 2016. Tali soggetti avrebbero dovuto pagare in una unica soluzione le rate scadute a fine 2016 entro la fine dello scorso luglio. Il rispetto di questo adempimento era condizione di accesso alla seconda versione della sanatoria. Se non lo hanno fatto, si sono ritrovati esclusi dalla rottamazione-bis ma sono, oggi, pienamente ammessi alla rottamazione-ter. Con una doppia conseguenza favorevole. Da un lato, gli stessi possono versare gli importi a debito fruendo della dilazione di cinque anni. Dall’altro, non devono più preoccuparsi delle rate scadute a fine 2016, che confluiranno nella somma debitoria complessiva e subiranno la falcidia di legge (sanzioni e interessi) come la generalità dei carichi affidati.
La rottamazione-ter è aperta, senza condizioni, anche a tutti i Contribuenti che non si sono avvalsi di alcuna delle precedenti misure di sanatoria.
Il termine per presentare l’istanza della rottamazione-ter è fissato al 30 aprile 2019. A seguito dell’istanza, l’agente della riscossione comunicherà le somme da pagare entro la fine di giugno 2019.

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