Al via l’operatività del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI, per professionisti e lavoratori autonomi, per richieste fino ad euro 25.000 – Art. 13, lett. m) del DL 23/2020.

Roma, 15 Aprile 2020

Come ci si aspettava, ieri mattina sono arrivate le autorizzazioni da parte della Commissione Ue per le misure di aiuto introdotte dal c.d. decreto liquidità dello scorso 8 Aprile, il DL n. 23/2020, che come oramai noto prevede alcune forme di garanzie dello Stato su finanziamenti erogati dal sistema bancario, per il tramite di SACE SpA (Art. 1) e del Fondo Centrale di Garanzia PMI (Art. 13).

L’aspettativa di tutte le aziende italiane, grandi e piccole, è elevata, ma la maggiore “euforia” di queste ore è delle micro e piccole impreseprofessionisti e lavoratori autonomi titolari di partita IVA, concentrati nel capire come accedere ai finanziamenti fino ad euro 25.000, con garanzia al 100% del Fondo Centrale di Garanzia dello Stato, da restituire in 72 mesi una volta che sia decorso il periodo di preammortamento di 24 mesi, ad un tasso di interesse agevolato (sarà pari a c.ca l’1,20% su base annua, sia nella fase di preammortamento che di ammortamento).

La frenesia che da ieri mattina si è “scatenata” (e che ha mandato in tilt anche il sito del MISE) la dice lunga sulla “sete” di liquidità che c’è nel tessuto economico italiano, interessato, prima ancora che dalle garanzie e dalle condizioni di prestito, dalla legittima aspettativa di una sua rapida erogazione, in ragione del fatto che la lett. m) dell’art. 13 comma 1 del DL n. 23/2020 prevede espressamente che l’intervento del Fondo non solo è concesso automaticamente e senza valutazione, ma anche che il soggetto finanziatore (la banca di credito ordinario tramite la quale veicolare la domanda al Fondo di Garanzia) può erogare il finanziamento coperto dalla garanzia, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l’esito definitivo dell’istruttoria da parte del gestore del Fondo di Garanzia.

Al fine di agevolare le procedure, ieri mattina il MISE ha messo a disposizione l’apposito “Modulo per la richiesta di garanzia su finanziamenti di importo fino a 25.000 euro ai sensi della lett. m), comma 1 dell’art. 13 del DL Liquidità”, Allegato 4-bis, che il beneficiario (l’impresa o il professionista) può presentare alla propria banca.

L’Allegato 4-bis si compone di 8 pagine e compendia l’insieme dei requisiti che il soggetto beneficiario deve attestare con autocertificazione, a valenza anche penale in caso di dichiarazioni mendaci.

Per quanto la procedura dei 25.000 euro sia stata prevista “automatica”, un’istruttoria da parte della banca, seppur semplificata, resta comunque necessaria. In particolare, la banca, dopo aver ricevuto il modulo di richiesta, deve:

  • verificare che il richiedente sia un soggetto esercente attività di impresa o di lavoro autonomo con partita IVA, rientrante nella definizione “europea” di PMI, nella sua accezione “allargata”, solo fino al 31/12/2020, anche alle imprese con un numero di dipendenti oltre 250 unità e fino a 499;
  • acquisire l’ultimo bilancio depositato o l’ultima dichiarazione fiscale presentata dal richiedente, per verificare che l’ammontare dei ricavi/compensi sia superiore ad euro 100.000; qualora i ricavi/compensi siano di importo inferiore ad euro 100k, il finanziamento non potrà comunque eccedere il 25% degli stessi (per i richiedenti costituiti dopo il 1° gennaio 2019 il bilancio o la dichiarazione possono essere sostituiti da apposita autocertificazione ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 prevista nell’ambito del modulo, “allegato 4-bis”, predisposto dal MISE);
  • verificare che il richiedente non presenti esposizioni classificate come “sofferenze” ai sensi della disciplina bancaria;
  • verificare che il richiedente non presenti esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate” ai sensi della disciplina bancaria; oppure, nel caso in cui le presenti, verificare che tale classificazione non sia precedente alla data del 31 gennaio 2020.

In queste ore la piattaforma informatica del Fondo di Garanzia del MISE si sta adeguando per gestire il flusso delle domande, che dovrebbero poter essere ricevibili a partire dalla prossima settimana.

Dal canto loro le banche stanno mettendo a punto le loro procedure interne per poter iniziare a ricevere le domande di intervento, che dovrebbero poter essere trasmesse anche via mail ordinaria e non necessariamente per p.e.c. (anche se quest’ultima via è consigliabile).

Si evidenzia, come segnalato ieri dal Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, che le risorse aggiuntive messe sul Fondo Centrale di Garanzia per le PMI, pari ad euro 1.729 milioni, “non sono sufficienti a coprire nemmeno la metà delle potenziali richieste di finanziamenti garantiti al 100% dallo Stato fino al 25% del fatturato e comunque fino a un massimo di 25.000 euro”. Allo stato attuale – a giudizio del Presidente del C.N.D.C.E.C. – gli stanziamenti aggiuntivi disposti dal Governo con i due decreti emergenziali sin qui approvati (il DL 18/2020 ed il DL 23/2020) sono sufficienti a garantire appena il 41,36% delle richieste potenziali di finanziamenti fino a 25.000 euro con garanzia al 100% dello Stato e, ove così assorbite, non sarebbero in grado di garantire nessun finanziamento di entità superiore.

Va da sé che in questo scenario risulta difficile ipotizzare massive erogazioni immediate da parte delle banche, almeno fino a quando lo Stato non stanzierà risorse sufficienti per tutte le realtà economiche coinvolte dalla crisi epidemiologica, risorse che dovranno essere di tale entità che l’erogazione da parte delle banche possa avere la fluidità e l’immediatezza che il DL 23/2020 lascerebbe intendere.

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