Roma, 20 Novembre 2020
Sono ora operative, in quanto autorizzate dalla C.E., le modifiche al credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ed affitti d’azienda ad uso non abitativo ex art. 28 del DL 34/2020, apportate dal DL 104/2020 di agosto.
Queste le news cui è stata data efficacia:
- l’estensione, generale per tutte le imprese, del credito d’imposta locazioni al mese di giugno 2020 (ed al mese di luglio 2020 per le strutture ricettive con attività solo stagionale);
- l’estensione, alle strutture termali, dell’esonero dal limite di euro 5kk di ricavi nel periodo d’imposta 2019;
- l’estensione del credito d’imposta locazioni e affitto d’azienda, per le imprese turistico ricettive, fino al 31/12/2020;
- l’aumento della misura del credito d’imposta al 50%, in caso di affitto d’azienda per le sole strutture turistico-ricettive, con l’ulteriore precisazione che “qualora in relazione alla medesima struttura turistico-ricettiva siano stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell’immobile e uno relativo all’affitto d’azienda, il credito d’imposta spetta per entrambi i contratti”.
Come accennato nel blog del 18 novembre, sono a questo punto superate le sovrapposizioni tra la normativa dettata dal DL 104/2020 e le disposizioni successive contenute nel DL 137/2020 (decreto “Ristori”) e nel DL 149/2020 (decreto “Ristori-bis”).
Le strutture turistico/ricettive, a questo punto possono beneficiare del credito d’imposta fino al 31 dicembre 2020, a partire dal mese di marzo se non stagionali e dal mese di aprile se stagionali.
Inoltre, in caso di affitto di azienda, il credito d’imposta spetta nella misura del 50% anziché del 30% se il conduttore è un’impresa turistico/ricettiva.
La necessità dell’autorizzazione della Commissione europea, per rendere efficaci le modifiche al credito d’imposta apportate con decreto Agosto, era stata recentemente ribadita anche dall’A.d.E. nella recente risposta ad interpello n. 509, del 02/11/2020, laddove aveva espressamente affermato “al riguardo, si rappresenta che le modifiche apportate al citato credito d’imposta dal decreto legge n. 104 del 2020, convertito con la legge n. 106 del 2020 saranno efficaci solo a seguito dell’autorizzazione della Commissione europea sugli aiuti di stato (cfr. articolo 77, comma 3, decreto legge n. 104 del 2020)”.