Roma, 22 settembre 2022
La Corte di Cassazione, nella sua ordinanza n. 35295 del 21/09/2022, ha precisato che il parziale svuotamento del conto societario non è sufficiente, di per sé, a sostenere l’accusa di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte di cui all’art. 11 del D. Lgs. 74/2000.
Tale fattispecie, infatti, ha natura di reato di pericolo concreto ed è integrata allorché l’azione sia idonea a pregiudicare oggettivamente l’attività recuperatoria dell’amministrazione finanziaria in base ad un giudizio ” ex ante”.
Per la sua configurabilità, pertanto, non è sufficiente che gli atti siano oggettivamente finalizzati a rendere inefficace le procedure di riscossione, ma è necessario e dirimente che gli stessi si caratterizzino anche per la loro natura simulatoria o fraudolenta.
In particolare, con riguardo alla nozione di “atti fraudolenti”, occorre considerare come debbano ritenersi tali quei comportamenti che, quand’anche formalmente leciti, siano connotati da inganno o artificio o menzogna, in modo da rappresentare ai terzi una riduzione del patrimonio non corrispondente al vero, mettendo a repentaglio, o rendendo più difficoltosa, la procedura di riscossione coattiva.