Roma, 15 ottobre 2018
Il 12 ottobre l’Agenzia delle Entrate, con propria risposta n. 36/2018 ad un interpello di una società, ha analizzato l’eventuale presenza di elementi che possano integrare l’abuso del diritto in una fattispecie di scissione societaria non proporzionale, con l’attribuzione della quasi totalità del patrimonio immobiliare a favore di quattro S.r.l. unipersonali di nuova costituzione, ciascuna delle quali partecipata da ognuno dei soci della società scissa.
E’ noto che ai sensi dell’art. 173 del T.U.I.R. (ergo, ai fini delle imposte dirette), la scissione totale o parziale di una società, in altre preesistenti o di nuova costituzione, non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni della società, comprese quelle relative alle rimanenze e all’avviamento (principio della neutralità fiscale).
In merito al caso sottoposto all’esame dell’Agenzia delle Entrate, questa ritiene che l’operazione di scissione non proporzionale asimmetrica, che risulta finalizzata a superare i conflitti fra i soci, non comporti il conseguimento di alcun vantaggio fiscale indebito, non ravvisandosi alcun contrasto con la ratio di disposizioni tributarie o con i principi dell’ordinamento tributario.
Tale scissione costituisce, infatti, un’operazione fisiologica per consentire ai quattro soci di proseguire l’attività di gestione degli immobili secondo diverse prospettive imprenditoriali.
L’Amministrazione finanziaria è intervenuta anche in materia di imposta di registro, chiarendo che l’operazione di scissione asimmetrica così come configurata non comporta il conseguimento di alcun vantaggio fiscale “indebito” per le medesime considerazioni sopra esposte. Alla fattispecie, pertanto, si applica l’imposta di registro nella misura fissa di 200 euro.
La risposta n. 36/2018 completa il quadro interpretativo relativo alla nuova disciplina anti-abuso ex art. 10-bis L. 212/2000, tornando sulle scissioni che hanno ad oggetto l’assegnazione di patrimoni immobiliari.
Sulla fattispecie si è già pronunciata l’Agenzia delle Entrate:
- con la risoluzione n. 97/2017, secondo cui non configura abuso del diritto la scissione parziale proporzionale di una società con beneficiaria neocostituita (assegnataria del solo ramo immobiliare) e la successiva cessione di tutte le partecipazioni nella scissa;
- con la risoluzione n. 98/2017, secondo cui non integra una fattispecie abusiva una scissione asimmetrica non proporzionale con la quale ai soci della società scindenda che non intendevano usufruire dell’assegnazione agevolata di immobili venivano attribuite le quote della società beneficiaria.
Ammessa la creazione di società contenitore. Che l’Agenzia delle Entrate non consideri elusiva (ovvero abusiva sulla base dell’art. 10-bis della L. 212/2000) l’assegnazione del patrimonio immobiliare della scissa in favore di quattro società newco, unipersonali, significa che non integra abuso del diritto l’operazione diretta soltanto alla creazione di una c.d. “società contenitore” (purché continui l’attività).