Roma, 21 Novembre 2018
L’Agenzia delle Entrate, con la sua risposta n. 70/2018 ad una istanza di interpello presentata da una delle società coinvolte nella riorganizzazione del gruppo d’appartenenza, ha analizzato un’articolata fattispecie – scissione totale asimmetrica con successive fusioni per incorporazione delle società beneficiarie – vagliando sia le ragioni economiche sia le ragioni pratiche della medesima riorganizzazione.
A giudizio dell’AE, non integra un disegno abusivo ai fini dell’imposta I.R.E.S., ex art. 10-bis della L. 212/2000, la scissione totale non proporzionale di una società il cui attivo patrimoniale è essenzialmente rappresentato da una partecipazione (ergouna holding di partecipazioni) che, per effetto della scissione, viene ripartita tra tante società beneficiarie newco (tante quanti sono i soci della “holding” scindenda), ciascuna delle quali newco partecipata al 100% da un unico socio della scindenda, cui seguono poi altrettante fusioni per incorporazione delle newco beneficiarie unipersonali, nei rispettivi soci unici.
L’AE, conformemente ad altre precedenti risposte ad altre istanze di interpello concernenti sempre casi di scissioni non proporzionali (soprattutto di natura immobiliare/aziendale), non entra nemmeno nel merito delle c.d. “valide ragioni economiche” (ovvero della “sostanza economica”) della riorganizzazione del gruppo, perché, ritenendo non sussistere in radice alcun indebito risparmio di imposta (tra gli elementi costitutivi dell’abuso del diritto ex art. 10-bis della L. 212/2000), si ferma “a monte” di questa valutazione.
L’assenza di un indebito risparmio di imposta deriva dalla natura fiscalmente neutrale di tutte le operazioni concatenate: scissione non proporzionale con successive fusioni per incorporazione e costituzione di “n” newco a socio unico.
Neppure la circostanza che il medesimo risultato finale si sarebbe potuto ottenere procedendo alla scissione totale della scindenda “direttamente” a favore delle sue società socie, invece che “indirettamente” a favore di beneficiarie newco unipersonali, successivamente incorporate dalle società socie, appare rilevante per l’AE in termini di “abusività” della riorganizzazione, posto che la apparente maggiore complessità del percorso prescelto ha il medesimo risultato fiscale che si sarebbe ottenuto nell’ipotesi di una scissione diretta in capo agli stessi soci della holding.
Val la pena rammentare che trattandosi di abuso del dirittoex art. 10-bis della L. 212/2000, resta impregiudicato il potere di controllo dell’AE, volto a verificare se il prospettato scenario delle operazioni, per effetto di eventuali altri atti, fatti o negozi ad esso collegati e non rappresentati dalla società istante, possa condurre ad identificare un diverso censurabile disegno abusivo in termini tributari.