Esteso l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore nelle S.r.l..

Roma, 18 Ottobre 2018

La disciplina delle società a responsabilità limitata sarà interessata da diversi mutamenti normativi, contenuti nello schema di decreto legislativo recante il “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”, in attuazione della L. 155/2017, oltre a quelle riguardanti la generalità delle società.
Relativamente a queste ultime, si ricorda quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 3 comma 2 e 374 comma 2 dello schema di DLgs., in vigore dal 30° giorno successivo alla pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale (art. 388 comma 2 dello schema). A partire da tale data, l’imprenditore, operante in forma societaria o collettiva, dovrà istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale.
Nel caso specifico della S.r.l., l’art. 376 comma 4 dello schema di decreto riformula l’art. 2475 comma 1 c.c., in forza del quale la gestione dell’impresa si svolge nel rispetto dell’art. 2086 comma 2 c.c. e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale: salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, l’amministrazione della S.r.l. è affidata a uno o più soci con decisione dei soci, presa ai sensi dell’art. 2479 c.c.
Sulla predetta adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile, dovrà, naturalmente, vigilare l’organo di amministrazione, in virtù di quanto prescritto dal comma 6 dell’art. 2475 c.c. – introdotto dall’art. 376 comma 5 dello schema – che impone l’applicazione dell’art. 2381 c.c., in quanto compatibile.
Il successivo art. 377 comma 1 dello schema di DLgs. dispone, invece, l’operatività dell’art. 2394 c.c., mediante l’introduzione di apposito comma nell’art. 2476 c.c., secondo cui:

  • gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale;
  • l’azione può essere proposta dai creditori, quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti;
  • la rinuncia all’azione, da parte della società, non impedisce l’esercizio dell’azione a cura dei creditori sociali.

Le principali novità per le S.r.l. sono, tuttavia, contenute nell’art. 378 dello schema – anch’esso applicabile dal 30° giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta del provvedimento (art. 388) – che sostituisce il comma 3 dell’art. 2477 c.c., estendendo i casi di nomina obbligatoria dell’organo di controllo (sindaco unico o collegio sindacale) o del revisore a quello della società a responsabilità limitata che ha superato, per due esercizi consecutivi, almeno una delle seguenti soglie:

  • 2 milioni di euro di totale dell’attivo patrimoniale;
  • 2 milioni di euro di ricavi delle vendite e delle prestazioni;
  • 10 dipendenti occupati in media durante l’esercizio.

Da tener presente che l’art. 378 dello schema di decreto prevede che se l’assemblea dei soci, che approva il bilancio in cui è superato almeno uno dei suddetti limiti, non provvede entro 30 giorni, la nomina è effettuata dal Tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato oppure, ed è questa la novità, su segnalazione del conservatore del Registro delle imprese.
È, infine, disposto che le Srl e le società cooperative costituite alla data di entrata in vigore dell’art. 378 dello schema di DLgs. – e, quindi, prima del 30° giorno successivo a quello di pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale, di tale provvedimento – devono uniformare l’atto costitutivo e lo statuto alla nuova formulazione dell’art. 2477 c.c., entro 180 giorni dalla predetta data. Sino alla scadenza del termine, le previgenti disposizioni riportate in tali documenti sociali conservano la loro efficacia, anche se non conformi alle inderogabili nuove disposizioni.

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