Roma, 15 Novembre 2018
Il D.L. 119/2018 (in particolare il suo art. 3), allo stato in iter parlamentare per la sua conversione in legge, come noto ha riaperto la rottamazione dei ruoli, prevedendo, per i carichi (ruoli, accertamenti esecutivi, avvisi di addebito) affidati tra l’ 01/01/2000 ed il 31/12/2017 all’Agenzia Entrate – Riscossioni, la possibilità di aderire all’istituto della “rottamazione” beneficiando dello stralcio delle sanzioni amministrative, contributive e degli interessi di mora, previa domanda da presentare entro il 30 aprile 2019.
Rispetto alle precedenti versioni, questa terza rottamazione contiene delle novità. Innanzitutto, novità non di poco conto, è quella relativa alla possibilità di eseguire il pagamento, oltre che in unica soluzione entro il 31/07/2019, in dieci rate, scadenti il 31 luglio ed il 30 novembre di ciascun anno, ergo la dilazione viene spalmata su cinque anni, al tasso di interesse dello 2% annuo. Inoltre, anche per questa rottamazione, i contribuenti che sui “ruoli” hanno un contenzioso in corso, con l’istanza si impegnano a rinunciare alla prosecuzione del giudizio. Tuttavia, a differenza delle scorse edizioni, occorrerà comunicare il tutto al Giudice della competente Commissione Tributaria, che sospenderà il processo e dichiarerà l’estinzione solo a seguito della prova circa il pagamento di tutte le rate. Infine, la presentazione della domanda di rottamazione comporterà la sospensione delle precedenti dilazioni e l’impossibilità, per l’Agenzia delle Entrate, di adottare nuove misure cautelari nonché esecutive.
In termini soggettivi, i contribuenti che posso essere ammessi alla nuova “rottamazione-ter” sono: 1) coloro i quali non hanno mai beneficiato delle precedenti rottamazioni; 2) coloro i quali hanno aderito alle precedenti due rottamazioni e si sono visti opporre il diniego per la tardività della domanda; 3) coloro che si sono avvalsi delle precedenti rottamazioni e che, per qualsiasi motivo, non avendo pagato una o più rate, risultano decaduti.
Corre l’obbligo osservare che i contribuenti che hanno aderito alle precedenti definizioni e stanno regolarmente pagando le rate, hanno un limitato vantaggio a passare alla nuova definizione, potendo solo beneficiare di un maggior tempo per rateizzare gli importi ancora dovuti, oltre che di un tasso di interesse annuo ridotto rispetto a quello originario (il 2% contro il 4,5%). Tuttavia, tali vantaggi sono esigui in considerazione del fatto che la percentuale di carico ancora da pagare è ridotta rispetto al carico già definito (si tratta di 2 rate, quella di questo mese e quella di febbraio 2019).
In particolare c’è da segnalare che i contribuenti che hanno presentato la rottamazione bis entro il 15/05/2018 e hanno pagato, entro il 31/07/2018, le rate scadute al 31/12/2016 relative a pregressi piani di rateazione e i contribuenti che hanno presentato domanda per la rottamazione dei carichi affidati nei primi nove mesi del 2017 (sempre rottamazione bis) e non hanno pagato le rate, per accedere alla rottamazione ter devono versare entro il 07/12/2018 (salvo proroghe, possibili ma poco probabili), tutte le rate scadute a luglio, settembre, ottobre 2018, potendo dilazionare nuovamente il debito residuo (rata di novembre 2018 e febbraio 2019) in cinque anni, con tasso del 2% annuo.
Carichi definibili.La rottamazione si estende ai carichi affidati agli Agenti della Riscossione dal 01/01/2000 al 31/12/2017. In altri termini rientrano nella definizione non solo le cartelle di pagamento, ma anche i carichi derivanti da accertamenti esecutivi e da avvisi di addebito Inps.
Pertanto, possono essere definiti in maniera agevolata non soltanto i carichi relativi alle imposte dirette ed indirette (IRES, IRAP, IVA, addizionali, canone Rai, ecc.), ai contributi INPS e ai premi INAIL, ma anche ogni altra “entrata” riscossa a mezzo ruolo, incluse le contravvenzioni stradali, purché esse siano riscosse attraverso Agenzia Entrate Riscossione.
Modalità e tempi di adesione.I contribuenti che intendono avvalersi della rottamazione ter dovranno presentare apposita istanza all’Agenzia delle Entrate – Riscossione, a pena di inammissibilità, entro e non oltre il 30/04/2019, indicando peraltro la modalità di pagamento prescelta (se in un’unica soluzione o in maniera dilazionata) e con l’impegno a rinunciare all’eventuale ricorso pendente. In caso di accoglimento dell’istanza di definizione agevolata, entro e non oltre il 30/06/2019 Agenzia Entrate Riscossione comunicherà l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate.
Termini di pagamento.Come accennato, una delle novità di maggior rilievo della rottamazione ter è rappresentata dalla tempistica dei versamenti delle somme dovute.Il versamento in unica soluzione andrà effettuato entro e non oltre il 31/07/2019. Per chi opterà per il versamento dilazionato, sono previste due rate annuali, scadenti il 31 luglio ed il 30 novembre di ogni anno, con un massimo di cinque annualità, a prescindere dall’importo delle somme dovute.In caso di pagamento rateale, saranno dovuti, con decorrenza 01/08/2019, gli interessi al tasso del 2,00% annuo. Pertanto, optando per la massima rateizzazione l’ultima rata avrà scadenza il 30/11/2023.
Conseguenze del mancato perfezionamento della rottamazione-ter. Nell’ipotesi di mancato pagamento, anche di una sola rata, la rottamazione ter decade. Oltre alla perdita dei benefici – quali lo stralcio di sanzioni e interessi di mora – tutto il “carico” potrà essere messo in esazione dall’Agenzia delle Entrate.