D.L. n. 34 del 19/05/2020 – Panoramica sulle principali novità apportate in sede di conversione nella Legge n. 77 del 17/07/2020.

Roma, 28/07/2020

Come noto, con il DL n. 34 del 19/05/2020 (c.d. decreto “Rilancio”), pubblicato sulla G.U. n. 128/2020 ed entrato in vigore il giorno stesso, sono state emanate misure urgenti per imprese, lavoratori e famiglie a causa dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus.

Il Decreto Legge è stato convertito nella Legge n. 77 del 17/07/2020, entrata in vigore il 19 luglio 2020, pre­ve­­­dendo nume­rose novità rispetto al testo originario.

Di seguito si analizzano le principali novità, con particolare attenzione alle imprese, apportate in sede di conversione in legge del decreto “Rilancio”.

VERIFICA DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE

L’art. 38-quater del DL 34/2020, inserito in sede di conversione in legge, ha disciplinato nuovamente la tematica della continuità aziendale, stabilendo che:

  • nella predisposizione dei bilanci il cui esercizio è stato chiuso entro il 23.2.2020 e non ancora approvati (bilanci 2019 per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare), la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell’attività di cui all’art. 2423-bis co. 1 n. 1) c.c. è effettuata non tenendo conto dei fatti successivi alla data di chiusura del bilancio, tra cui la diffusione del Coronavirus;
  • nella predisposizione del bilancio di esercizio in corso al 31.12.2020 (bilanci 2020 per i soggetti “solari”), la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell’attività può comunque essere effettuata sulla base delle risultanze del bilancio precedente.

In sostanza, il DL 34/2020 conferma la “neutralizzazione”, nella valutazione della continuità aziendale, degli effetti della crisi economica conseguente all’emergenza epidemiologica, analogamente a quanto già fatto dall’art. 7 del DL 23/2020 convertito (il cui testo aveva determinato alcune difficoltà interpretative, che ne facevano auspicare la revisione).

Le imprese che prima della crisi presentavano una regolare prospettiva di continuità possono conservare tale prospettiva nella redazione dei bilanci 2019 e 2020, mentre sono escluse le imprese che, indipendentemente dall’epidemia, si trovavano in stato di perdita di continuità.

In linea generale, il DL 34/2020 recepisce i chiarimenti forniti dal documento interpretativo O.I.C. 6, che è stato pubblicato proprio a commento dell’art. 7 del DL 23/2020.

CONTENUTO DELL’INFORMATIVA

Le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale devono essere fornite nella parte iniziale della Nota Integrativa (con riferimento al bilancio “solare” 2020, anche mediante il richiamo delle ri­sultanze del bilancio precedente).

Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella Nota Integrativa e alla Relazione sulla gestione, comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze concernenti gli eventi successivi, nonché alla capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.

DECORRENZA

L’art. 38-quater del DL 34/2020 si applica soltanto ai bilanci “solari” 2019 approvati dopo il 19/07/2020, data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 34/2020.

Per i bilanci “solari” 2019 approvati prima del 19/07/2020, invece, ha trovato applicazione l’art. 7 del DL 23/2020, che comunque non è stato abrogato. 

NOMINA DELL’ORGANO DI CONTROLLO O DEL REVISORE NELLE SRL – RINVIO DEI TERMINI

Per effetto dell’art. 51-bis del DL 34/2020, inserito in sede di conversione in legge, l’obbligo di no­mina del revisore legale o dell’organo di controllo nelle s.r.l. (e nelle cooperative) già costituite al 16/03/2019, in conseguenza del superamento dei nuovi limiti, dovrà avvenire entro la data di appro­vazione del bilancio relativo all’esercizio 2021 (quindi a partire dalla primavera del 2022), e non più entro la data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2019.

NUOVI LIMITI PER L’OBBLIGO DI NOMINA

Si rammenta, che in base al nuovo art. 2477 co. 2 c.c., nelle S.r.l. la nomina dell’organo di controllo o del revisore è di­venuta obbligatoria qualora la società abbia superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:

  • totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
  • dipendenti occupati in media (espressi in u.l.a.) durante l’esercizio: 20 unità.

ESERCIZI DI RIFERIMENTO

Ai fini della prima applicazione della nuova disciplina continua ad aversi riguardo ai due esercizi antecedenti la scadenza. 

Per effetto del DL 34/2020 convertito lo scorso 17 luglio, tali esercizi sono divenuti il 2020 ed il 2021, mentre il primo bilancio da sottoporre a controlli è quello relativo al 2022.

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER L’INDUSTRIA TESSILE E DELLA MODA

Al fine di sostenere l’industria del tessile, della moda e degli accessori a livello nazionale, con par­ti colare riguardo alle start-up che investono nel design e nella creazione, nonché allo scopo di pro­muovere i giovani talenti del settore del tessile, della moda e degli accessori che valorizzano prodotti made in Italy di alto contenuto artistico e creativo, con l’art. 38-bis del DL 34/2020, inserito in sede di conversione in legge, è stata prevista l’erogazione di contributi a fondo perduto riconosciuti nella misura massima del 50% delle spese ammissibili, nel limite di 5 milioni di euro per l’anno 2020.

Provvedimento attuativo

Con successivo decreto del Ministero dello Sviluppo Economico saranno definite le disposizioni at­tuative dell’agevolazione, con particolare riguardo: 

  • alle modalità di presentazione delle domande di erogazione dei contributi; 
  • ai criteri per la selezione delle stesse; 
  • alle spese ammissibili; 
  • alle modalità di erogazione dei contributi; 
  • alle modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese; 
  • alle cause di decadenza e di revoca dei medesimi contributi. 

Autorizzazione della Commissione europea 

L’efficacia dell’agevolazione in esame è comunque subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, attesa per le prossime settimane.

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER I SETTORI RICREATIVO E DELL’IN­TRATTENIMENTO

Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall’emergenza epidemiologica, con l’art. 25-bis del DL 34/2020 inserito in sede di conversione in legge, è stata prevista l’erogazione di contributi a fon­do perduto alle imprese operanti nei settori ricreativo e dell’intrattenimento, nonché dell’orga­niz­zazione di feste e cerimonie.

Saranno privilegiate le imprese che presentano una riduzione del proprio fatturato su base mensile pari almeno al 50% rispetto a quello del 2019.

I contributi a fondo perduto sono erogati nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro per l’anno 2020.

Provvedimento attuativo

Le disposizioni attuative dell’agevolazione saranno definite con un successivo decreto interministe­riale. 

Autorizzazione della Commissione europea 

L’efficacia dell’agevolazione in esame è comunque subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

CREDITO D’IMPOSTA SULLE RIMANENZE FINALI DEL SETTORE TESSILE E MODA

L’art. 48-bis del DL 34/2020, inserito in sede di conversione in legge, riconosce un credito d’imposta:

  • ai soggetti esercenti attività d’impresa operanti nell’industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti);
  • limitatamente al periodo d’imposta in corso al 10/03/2020 (2020, per i soggetti “solari”); 
  • nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino di cui all’art. 92 co. 1 del TUIR, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 10.3.2020.

Il credito d’imposta:

  • è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di 45 milioni di euro;
  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione, nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 19/07/2020 (2021 per i soggetti “solari”).

Provvedimento attuativo

Le modalità attuative del credito d’imposta saranno definite con un successivo decreto interministeriale.

CREDITO D’IMPOSTA PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA DELLE “SO­CIETÀ BENEFIT

L’art. 38-ter del DL 34/2020, inserito in sede di conversione in legge, prevede il riconoscimento di un credito d’imposta pari al 50% dei costi di costituzione o trasformazione in “società benefit”, sostenuti dal 19/07/2020 al 31/12/2020.

Si ricorda che le “società benefit”, introdotte dalla L. 208/2015, sono quelle società che, nell’eser­cizio di un’attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di “beneficio comune”.

Il credito d’imposta in esame è riconosciuto: 

  • nel limite delle previste risorse, pari a 7 milioni di euro;
  • nel rispetto del regime “de minimis”.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24.

Provvedimento attuativo

Le modalità attuative del credito d’imposta saranno definite con un successivo decreto interministeriale.

ESENZIONE DELLA PRIMA RATA IMU 2020 PER IL SETTORE TU­RI­STICO

L’art. 177 del DL 34/2020 stabilisce che non è dovuta la prima rata dell’IMU per l’anno 2020 per:

  • gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali; 
  • gli immobili della categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni), gli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. L’esenzione, quindi, non riguarda l’immobile di proprietà di un soggetto (che deve versare l’IMU) che viene locato ad un altro soggetto per esercitare l’attività turistica;
  • gli immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni (novità inserita in sede di conversione in legge).

Nei casi sopraelencati non doveva quindi essere versato nulla a titolo di IMU entro il 16/06/2020.

Per l’ultima fattispecie di immobili sopra elencata, tuttavia, l’esenzione dal versamento della prima rata dell’IMU per l’anno 2020 è stata prevista in sede di conversione in legge del DL 34/2020 e l’acconto IMU potrebbe quindi già essere stato versato entro lo scorso 16 giugno. In questi casi dovrebbe essere possibile tenere conto di quanto già pagato in sede di versamento, a conguaglio, del saldo IMU per il 2020 scadente il prossimo 16 dicembre.

MISURE PER IL RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA DELLE “START UP” E PMI INNOVATIVE

Con l’art. 38 del DL 34/2020 convertito in legge è stato previsto un pacchetto di misure per rafforzare il si­stema delle start upinnovative e delle PMI innovative.

DETRAZIONI D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI

Viene incrementata al 50% la detrazione IRPEF spettante per:

  • investimenti in start up innovative, con investimento massimo di 100.000,00 euro;
  • investimenti in PMI innovative, con investimento massimo di 300.000,00 euro.

Provvedimento attuativo

Le disposizioni attuative di tali detrazioni saranno definite con un successivo decreto interministeriale. 

CREDITO D’IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO

Il credito d’imposta per ricerca e sviluppo (art. 1 co. 200 lett. c) della L. 160/2019) viene esteso ai contratti stipulati con start up innovative.

PROGRAMMA “SMART & START”

Vengono stanziati ulteriori 100kk di euro per il 2020, da destinare alla concessione di finanziamenti agevolati per il sostegno alla nascita e allo sviluppo di start up innovative in tutto il territorio nazionale (c.d. agevolazioni “smart & start”).

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO E INVESTIMENTI NEL CAPITALE

Viene inoltre previsto:

  • lo stanziamento di euro 10kk per contributi a fondo perduto finalizzati all’acquisizione di servizi prestati da parte di incubatori, acceleratori, innovation hubbusiness angels e altri soggetti pubblici o privati operanti per lo sviluppo di imprese innovative;
  • l’incremento della dotazione del “Fondo di sostegno al venture capital”, con risorse aggiuntive pari a euro 200kk per l’anno 2020 finalizzate a sostenere investimenti nel capitale, anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, nonché mediante l’erogazione di finanziamenti agevolati, la sottoscrizione di obbligazioni convertibili, o altri strumenti finanziari di debito che prevedano la possibilità del rimborso dell’apporto effettuato.

Provvedimenti attuativi

Le disposizioni attuative di tali agevolazioni saranno definite con successivi decreti del Ministero dello Sviluppo Economico.

FONDO DI GARANZIA PER LE PMI PRESSO IL M.C.C.

Alle start up innovative e alle PMI innovative è riservata una quota pari a euro 200kk ai fini del rilascio delle garanzie da parte del Fondo di Garanzia delle PMI.La misura massima di finanziamenti agevolati che ciascuna start up innovativa e PMI innovativa può ottenere è pari a quattro volte l’importo complessivo delle risorse raccolte dalla stessa, con il limite massimo di euro 1 milione per singolo investimento.

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