Contributi a Fondo Perduto (CFP) per negozi e ristoranti dei centri storici: l’Art. 59 del DL n. 104 del 14/08/2020 prevede una nuova forma di indennizzo per le attività economiche colpite dall’assenza dei turisti.

Roma, 31 Agosto 2020

L’art. 59 del c.d. “DL Agosto”, prevede un nuovo “contributo a fondo perduto” per ristoranti e negozi dei centri storici, caratterizzati da elevata presenza turistica, nonché per gli esercenti autoservizi del trasporto pubblico non di linea.

Requisiti soggettivi previsti dalla norma: imprese si, lavoratori autonomi/professionisti no.

Possono beneficiare del nuovo CFP i soggetti “esercenti attività d’impresa di vendita di beni o servizi al pubblico svolte nelle zone A o equipollenti” dei Comuni capoluogo di Provincia o di Città metropolitana, che abbiano registrato, in base all’ultima rilevazione disponibile, presenze turistiche di cittadini residenti in Paesi esteri:

  1. per i Comuni capoluogo di Provincia, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi Comuni;
  2. per i Comuni capoluogo di Città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi Comuni.

Il criterio per rientrare nei Comuni agevolati (in pratica parliamo di n. 29 città italiane ad alta vocazione turistica) è quindi legato alla presenza di turisti stranieri rispetto ai residenti nei suddetti Comuni.

Il comma 2° dell’art. 59 del DL 104/2020 precisa che per i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea (es. taxi e noleggio con conducente), l’ambito territoriale di esercizio dell’attività è invece riferito all’intero territorio dei suddetti Comuni.

Requisiti oggettivi: flessione del fatturato giugno 2020 vs. giugno 2019.

Alla stessa stregua del contributo già previsto dall’art. 25 del DL 34/2020, l’ulteriore condizione richiesta dal nuovo CFP è il calo del fatturato, atteso che il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020, sia inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel mese di giungo 2019.

L’ammontare del CFP è determinato applicando una diversa percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi relativi al mese di giugno 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di giugno 2019.

Anche per questo nuovo CFP, la percentuale varia a seconda della fascia di ricavi conseguiti dall’impresa nel periodo d’imposta 2019.

In particolare, il contributo spetta nelle seguenti misure:

  • 15%, per imprese con ricavi 2019 non superiori ad euro 400k;
  • 10%, per imprese con ricavi 2019 superiori ad euro 400k e fino ad euro 1kk;
  • 5%, per imprese con ricavi 2019 superiori ad euro 1kk.

L’ammontare del CFP è comunque riconosciuto, ai soggetti che soddisfano i requisiti richiesti, in misura non inferiore ad euro 1.000 per le persone fisiche e ad euro 2.000 per le società.

Il comma 4° dell’art. 59 prevede che gli anzidetti importi minimi siano, altresì, riconosciuti ai soggetti che abbiano iniziato l’attività dal 1° luglio 2019, sempre nelle zone A dei suddetti Comuni.

A differenza del cfp ex art. 25 del DL 34/2020, il “DL Agosto” prevede un limite massimo, atteso che l’ammontare del CFP ex art. 59 del DL 104/2020 – salvo modifiche in sede di conversione in legge – non può in ogni caso eccedere l’importo di euro 150.000.

Il comma V dell’art. 59 dispone espressamente l’applicabilità, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui all’art. 25, commi da 7 a 14 del DL n. 34/2020 convertito in legge, tra cui le stesse procedure per farne richiesta, le cui modalità e termini di presentazione saranno definiti nelle prossime settimane con apposito provvedimento del Direttore dell’AdE.

Infine, il comma VI dell’art. 59 del “DL Agosto” dispone che questo CFP non è cumulabile con il contributo previsto dal precedente art. 58, con cui è stato istituito il “Fondo per la filiera della ristorazione”. Si tratta di un contributo, previsto per le imprese in attività alla data di entrata in vigore del DL 104/2020 (ovvero il 15/08/2020) con codici ATECO:

  • 56.10.11 (ristorazione con somministrazione);
  • 56.29.10 e 56.29.20 (mense e catering continuativo su base contrattuale);

contributo finalizzato all’acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio. Il contributo ex art. 58 del “DL Agosto” è pari al 100% del costo sostenuto dall’impresa, e viene erogato fino al 90% anche in via anticipata rispetto alla quietanza di pagamento.

Tale contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai 3/4 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019.

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