Tassazione dei dividendi e regime transitorio: l’AdE sostiene che gli utili societari prodotti fino al 31/12/2017 sconteranno la ritenuta al 26% se distribuiti dal 2023 in poi.

Roma, 19 settembre 2022

L’AdE, con la sua risposta del 16/09/2022 n. 454 ad un interpello, è intervenuta sull’applicazione del regime transitorio relativo ai dividendi su partecipazioni qualificate (ovvero superiori al 25% per le società non quotate) detenute da soggetti persone fisiche.

In particolare, viene ufficializzata l’impostazione già indicata in altra sede, secondo la quale i dividendi derivanti da partecipazioni qualificate incassati dal 1° gennaio 2023 sono soggetti a ritenuta del 26% ex art. 27 del DPR 600/73, anche se la delibera di distribuzione è stata adottata entro il 31 dicembre 2022.

Come oramai noto, a seguito della riforma del regime dei dividendi operata dalla L. 205/2017, gli utili rivenienti da partecipazioni qualificate (così come, da sempre, quelli derivanti dal possesso di partecipazioni non qualificate, inferiori al 25% per le “non quotate”) sono assoggettati alla ritenuta a titolo d’imposta del 26% dal 1° gennaio 2018.

La disciplina transitoria della L. 205/2017 conserva però, per gli utili maturati sino al periodo d’imposta in corso al 31/12/2017, il previgente regime impositivo, facendoli concorrere parzialmente alla formazione del reddito imponibile del contribuente (nel limite del 40%, 49,72% o 58,14%, a seconda del periodo di formazione). Tale regime si applica a condizione che la delibera di distribuzione degli utili sia formalizzata entro il 31/12/2022.

In sostanza, quindi, la norma transitoria dispone il mantenimento del previgente regime in materia di partecipazioni qualificate ai dividendi:

  1. relativi ad utili formatisi fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017;
  2. la cui delibera sia intervenuta prima del 31 dicembre 2022.

Riguardo alle distribuzioni di utili effettuate a partire dal 1° gennaio 2023, la risposta n. 454/2022 della scorsa settimana richiama un passaggio della risoluzione AdE n. 56 del 06/06/2019, secondo cui il regime transitorio agevolato previsto dall’art. 1, comma 1006 della L. 205/2017, deriva dalla volontà del legislatore di salvaguardare, per un periodo di tempo limitato (1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022), il regime fiscale degli utili formati in periodi di imposta precedenti rispetto all’introduzione del nuovo regime fiscale.

L’AdE ritiene, pertanto, che l’arco temporale individuato dalla norma transitoria e l’applicazione del “criterio di cassa” per la tassazione dei dividendi conducano alla conclusione che i dividendi percepiti a partire dal 01/01/2023 relativi a partecipazioni qualificate si applica comunque la ritenuta a titolo d’imposta o l’imposta sostitutiva con aliquota del 26%, nonostante la delibera di distribuzione sia stata regolarmente assunta entro il 31/12/2022.

La risposta ad interpello in commento, peertanto, non sembra considerare che ai fini dell’individuazione dell’intervallo temporale relativo alla disciplina transitoria la norma fa riferimento alle distribuzioni “deliberate dal 1º gennaio 2018 al 31 dicembre 2022” e non al periodo di imposta in cui il socio percepisce il dividendo.

In altri termini, la risposta interpello n. 454/2022 non sembra considerare che la norma lega il regime transitorio alla data della delibera e non all’anno di percezione del dividendo.

A questo si aggiunge anche una considerazione che riguarda il principio di cassa ed il funzionamento delle norme sui dividendi nel nostro sistema.

Infatti, il momento dell’incasso del dividendo rappresenta per il percipiente non imprenditore il presupposto impositivo che individua l’anno di tassazione, mentre il regime impositivo applicabile si collega all’aliquota IRES che è stata liquidata sugli utili realizzati dalla società di capitali che li ha prodotti. Proprio su questo meccanismo si basa la concorrenza parziale al reddito del 40%, del 49,72% e del 58,14% che corrisponde ad utili che hanno scontato l’IRES rispettivamente con aliquota del 33%, del 27,50% e del 24%.

Finora il principio è stato quello di mantenere stabile il prelievo “società + socio” a prescindere dal momento in cui viene incassato il provento.

Ne consegue che non è coerente con questo sistema legare il “criterio di cassa” per la tassazione del dividendo con il regime impositivo applicabile al socio, nonostante la delibera di distribuzione degli utili ante 2017 sia regolarmente adottata entro il 31/12/2022 (come richiesto dalla legge) mentre il pagamento dei relativi dividendi sia effettuato successivamente al 01/01/2023.

L’impostazione indicata nella risposta n. 454/2022, quindi, si pone in senso opposto al dettato normativo, mettendo in secondo piano la ratio del regime transitorio della L. 205/2017, che è quella di non penalizzare gli utili prodotti prima del 2017.

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