Roma, 19 Aprile 2022
L’Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 14 resa nel corso di Telefisco 2022, ha precisato che la riserva di rivalutazione costituita nel bilancio al 31 dicembre 2020 ai sensi dell’art. 110 del DL 104/2020, in sé non computabile nella base della “super ACE” in quanto indisponibile, lo diventa invece “per la quota “realizzata” (mediante ammortamento o a seguito di cessione del bene) nel 2021”.
Un passo indietro per inquadrare il perimetro della fattispecie.
Per il calcolo della “super ACE” (e dell’ACE ordinaria), l’art. 5 comma 2 del DM 3 agosto 2017 esclude gli incrementi derivanti dall’accantonamento a riserve non disponibili. Tra queste, il successivo comma 6 annovera le riserve formate con utili derivanti dai processi di valutazione, alle quali appartengono i saldi attivi di rivalutazione.
Tuttavia l’irrilevanza del saldo attivo di rivalutazione ai fini ACE non è permanente. In particolare, lo stesso art. 5 comma 6 del DM 3 agosto 2017 prevede che una riserva, originariamente non computata ai fini dell’agevolazione ACE, diventa disponibile successivamente ed è computata nella base ACE nell’esercizio in cui viene meno l’indisponibilità.
A tal riguardo è la stessa A.d.E. (cfr. circolare n. 21/2015 e interpello n. 889/2021) a precisare che con riferimento alle “riserve di rivalutazione”, l’indisponibilità viene meno a seguito del realizzo dei beni rivalutati e con l’ammortamento (civilistico) dei beni rivalutati.
Coerentemente con la posizione rappresentata in passato in materia di ACE “ordinaria”, l’A.d.E. nel corso di Telefisco 2022 ha confermato che la riserva di rivalutazione ex art. 110 del DL 104/2020, ai fini della “super ACE” diventa disponibile ed utilizzabile per la quota “realizzata”, il che avviene in caso per cessione del bene o a seguito del processo di ammortamento, a partire dal 2021.
Esemplificando quanto appena rappresentato: si può ipotizzare un bene originariamente iscritto nell’attivo per 100 e rivalutato a 1.100 al 31 dicembre 2020, con contropartita una riserva di rivalutazione di 970, pari alla differenza tra il maggior valore iscritto e l’imposta sostitutiva del 3% su 1.000.
Ipotizzando un piano di ammortamento civilistico a quote costanti per 10 anni al 10%, la quota imputata a conto economico ammonterebbe a 110 in ciascun esercizio, a decorrere dal 2021.
Tale processo assume natura realizzativa, nella misura in cui permette al costo rivalutato di “partecipare” al risultato economico dell’impresa, in riduzione dell’utile dell’esercizio.
Ai fini dell’ACE, tuttavia, si rivela necessario effettuare alcune riflessioni, poiché non è tale importo a rilevare a titolo di incremento. Infatti, occorre identificare la quota parte agevolabile, depurandola della componente dell’ammortamento riferita al costo originario (il 10% di 100) e, teoricamente, della componente dell’imposta sostitutiva del 3%. Adottando tale impostazione, tornando all’esempio l’incremento del capitale ai fini “super ACE” agevolabile per il 2021 corrisponderebbe a 97 – pari, di fatto, all’ammontare della riserva moltiplicata per l’aliquota di ammortamento del 10%.
Questa soluzione è sicuramente prudenziale rispetto ad una piena rilevanza ai fini ACE dell’intero ammortamento civilistico (nell’esempio 110), sia per la quota “ante” rivalutazione che “post” rivalutazione ex art. 110 del dl 104/2020.
Ulteriore indicazione di particolare rilievo riguarda la “quantificazione” dell’ammortamento. L’A.d.E. ha precisato che occorre aver riguardo all’accezione civilistica dell’ammortamento, quindi indipendentemente da eventuali riprese fiscali di una parte degli ammortamenti in quanto indeducibili.