Roma, 14 Luglio 2020
Con il proprio provvedimento di ieri, l’AdE ha istituito i codici tributo “6930” e “6931” per l’utilizzo in compensazione, mediante F24, da parte del cessionario dei crediti d’imposta sui canoni di locazione di immobili, introdotti dai DL 18/2020 e DL 34/2020 (allargando, quest’ultimo, il credito d’imposta anche ai contratti di affitto di azienda).
Sono quindi stati istituiti i seguenti codici tributo:
- “6930” denominato “Botteghe e negozi – Utilizzo in compensazione del credito da parte del cessionario – art. 122 del D.L. n. 34 del 2020”, per i crediti maturati ex art. 65 del DL 18/2020;
- “6931” denominato “Canoni di locazione immobili non abitativi e affitto di azienda – utilizzo in compensazione del credito da parte del cessionario – art. 122 del D.L. n. 34 del 2020”, per i crediti maturati ex art. 28 del DL 34/2020.
Si rammenta che l’art. 28 del DL 34/2020 è ad oggi ancora in iter parlamentare di conversione in legge. Si segnala che sulla base di alcuni emendamenti potrebbe esserci qualche novità dell’ultimo momento, soprattutto per quanto concerne la quota (il 40%) del canone che deve essere pagata, per consentire la fruibilità in f24 del credito d’imposta del 60% (o 30% per i fitti d’azienda).
Si rammenta che con due precedenti risoluzioni, l’AdE ha già istituito i codici tributo:
- “6914” (credito d’imposta “botteghe e negozi” ex art. 65 del Dl 18/2020);
- “6920” (credito d’imposta su locazioni non abitative e fitti azienda, ex art. 28 del DL 34);
per consentire ai beneficiari (i conduttori) di utilizzare direttamente in compensazione, tramite modello F24, i citati crediti d’imposta.
Come ricorda anche l’Agenzia delle Entrate nella risoluzione di ieri, come disposto dall’art. 122, comma 2, lett. a) e b) del DL 34/2020, fino al 31 dicembre 2021 i soggetti beneficiari dei crediti d’imposta indicati possono, in luogo dell’utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
L’AdE, come sintetizzato nel nostro blog del 2 luglio, ha già definito le modalità operative di comunicazione della cessione dei crediti d’imposta e di utilizzo degli stessi da parte dei cessionari.
Per sintetizzare, il provvedimento del 1° luglio dell’AdE stabilisce che:
- i crediti d’imposta utilizzabili in compensazione dai cessionari devono essere quelli risultanti dalle comunicazioni (modulo approvato il 1° luglio) inviate – via portale web – dai cedenti all’AdE;
- affinché i crediti possano essere utilizzati in compensazione dal cessionario (es. il locatore) è necessario che questi proceda all’accettazione dei crediti medesimi, tramite l’apposita “Piattaforma cessione crediti” disponibile nell’area riservata del sito dell’AdE;
- il modello F24 contenente l’utilizzo del credito d’imposta, è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’AdE, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;
- se l’importo del credito utilizzato in compensazione risultasse superiore all’ammontare disponibile, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo F24 verrebbe scartato.