Roma, 10/11/2018
L’Agenzia delle Entrate, con il suo provvedimento del 9 novembre 2018, ha dettato le regole per aderire alla definizione degli atti impositivi, adesioni e inviti al contraddittorio, prevista dal D.l. 119/2018 del 23/10/2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in pari data.
Questa tipologia di definizione con il Fisco ha la seguente peculiarità: postula l’intera accettazione dei rilievi mossi dall’Agenzia delle Entrate, con susseguente obbligo di pagamento integrale delle imposte pretese e con lo stralcio di sanzioni e interessi.
In dettaglio, possono essere definiti gli avvisi di accertamento, di rettifica, di liquidazione, gli atti di recupero dei crediti di imposta, emessi dall’Agenzia delle Entrate, nonché gli avvisi di accertamento emessi dalle Dogane.
La definizione agevolata è ammessa limitatamente agli atti notificati entro il 24 ottobre 2018, non impugnati entro la medesima data e i cui termini di impugnazione erano ancora pendenti alla stessa data.
Il provvedimento di ieri dell’Agenzia precisa che tali atti possono essere definiti versando le maggiori imposte e i contributi entro il 23 novembre 2018, oppure, se più ampio, entro il termine per presentare ricorso. In questo caso, nel calcolo della scadenza per il pagamento si deve tener conto anche delle sospensioni previste per le “istanze di adesione”, a condizione che siano sempre state presentate entro il 23 ottobre 2018 (data del decreto legge).
Anche gli inviti a comparire possono essere definiti con le stesse modalità entro il 23 novembre 2018. Si tratta però dei soli inviti strumentali all’adesione, in cui dovrebbe sempre essere presente l’imponibile accertato e l’imposta da pagare, con indicazione anche delle sanzioni.
Come accennato, la definizione agevolata è possibile anche qualora sia stata presentata “istanza di adesione”, a condizione sia stata sottoscritta con l’AE entro il 24 ottobre 2018, (giorno successivo alla pubblicazione in G.U. del d.l.), indipendentemente dal fatto che sia stata perfezionata o sia ancora perfezionabile. In questo caso, si dovrà versare la totalità delle imposte concordate nell’accordo sottoscritto, senza interessi e sanzioni, entro il 13 novembre 2018 (inspiegabilmente qui il termine è di 20 giorni e non di 30, dalla data di pubblicazione del d.l.).
Modalità di versamento. Le imposte dovute all’AE si potranno versare in unica soluzione entro il 23/11/2018 (o 13/11/2018 per le adesioni già sottoscritte) ovvero in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Naturalmente la prima rata andrà versata entro il 23 novembre, le rate successive dovranno essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre, maggiorate degli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata, ergo 23/11/2018. Per il pagamento occorrerà utilizzare il modello F23 o F24 e poi inviare la quietanza entro 10 giorni all’Agenzia delle Entrate.
NB.Da segnalare che nel provvedimento dell’AE del 9 novembre 2018 è precisato che per le rate versate in ritardo sarà applicabile il principio del lieve inadempimento, come per le rateizzazioni “ordinarie”.