La bozza della Legge di Bilancio 2019 prevede ancora la rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni

Roma, 27 ottobre 2018

Il d.d.l. di Bilancio 2019 ripropone, dopo ben 18 anni senza soluzione di continuità, le agevolazioni fiscali introdotte e disciplinate dagli artt. 5 e 7 della L. n. 448/2001.

Se dall’iter parlamentare dovesse uscire il testo attuale, anche per il 2019 sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti, al di fuori del regime d’impresa, alla data del 1° gennaio 2019, affrancando, in tutto o in parte, le plusvalenze conseguite ex art. 67 comma 1 lett. da a) a c-bis) del T.U.I.R.; affrancamento ottenuto a seguito del versamento – in unica soluzione o in un massimo di tre rate annuali – di un’imposta sostitutiva pari all’8% dell’importo della rivalutazione operata.

In sintesi, l’agevolazione de quo si concretizza nella possibilità di assumere, in luogo del costo e/o valore di acquisto e/o valore di sottoscrizione del capitale sociale, il valore delle quote e/o delle azioni mediante l’assolvimento un’imposta sostitutiva sul “valore di perizia” della partecipazione o del terreno.

Per poter accedere all’agevolazione, entro il 30 giugno 2019 sarà necessario:

1) che un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, geometra, ingegnere e così via) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno;

2) che il contribuente interessato versi l’imposta sostitutiva per l’intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo.

Come su accennato, la bozza del d.d.l. di Bilancio 2019 prevede l’applicazione dell’aliquota unica dell’8%, sia per le partecipazioni “qualificate” che “non qualificate”.

Per valutare compiutamente il regime agevolativo in esame, è consigliabile confrontarne gli effetti ed il quantumcon la nuova tassazione “flat” al 26% per i capital gain sulle partecipazioni qualificate e non qualificate, introdotta a partire dal 1° gennaio 2019 dalla Legge di Bilancio approvata lo scorso anno.

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