Roma, 20 Aprile 2021
L’A.d.E., nella sua risposta ad interpello n. 263 del 19 aprile 2021, conferma che il conduttore può cedere il credito locazioni maturato ex art. 28 del DL 34/2020 sulle mensilità 2020 per le quali è previsto, anche se il pagamento della parte residua, rispetto alla percentuale del credito maturato e ceduto, avviene nel 2021.
Un piccolo passo indietro: come noto, il credito d’imposta locazioni ex art. 28 del DL 34/2020, riguarda i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi/compensi inferiori ad euro 5kk nel periodo di imposta precedente (2019), ed è pari al 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, leasing o concessione di immobili a uso non abitativo destinati all’attività, ovvero al 30% in caso di “affitto d’azienda” o contratto di servizi a prestazioni complesse comprensivi di immobili (percentuale che sale al 50% per l’affitto d’azienda per le imprese turistico ricettive).
Si rammenta, altresì, che per le strutture alberghiere, termali e agrituristiche, nonché per agenzie di viaggio e tour operator, il credito d’imposta spetta in ogni caso, indipendentemente dai ricavi del 2019.
Si rammenta, ancora, che alle imprese esercenti attività di “commercio al dettaglio”, con ricavi superiori ad euro 5kk nel periodo d’imposta precedente, il credito d’imposta spetta nella misura del 20% (che si riduce al 10% nei casi di affitto d’azienda).
Per accedere al credito, i conduttori devono aver subito un calo del fatturato, nel mese di riferimento, di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.
La condizione del calo del fatturato non opera per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 01/01/2019.
Periodo di maturazione del “credito locazione”: spetta per ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020.
Inoltre, il credito d’imposta spetta per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo di imposta 2019 (ma sempre in presenza del calo del fatturato del 50%):
- per le imprese operanti nei settori riportati nell’Allegato 1 al DL 137/2020 “Ristori”;
- per le imprese operanti nei settori riportati nell’Allegato 2 al DL 137/2020 convertito, nonché per le imprese che svolgono le attività di agenzia di viaggio o tour operator (codici ATECO 79.1, 79.11, 79.12), aventi sede operativa in “zone rosse”.
Infine, la Legge di bilancio 2021 ha esteso il credito fino al 30 aprile 2021, solo per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, precisando che la condizione del calo del fatturato, per i mesi del 2021, va verificata confrontando i mesi di riferimento dell’anno 2021 con gli stessi mesi sempre dell’anno 2019.
Il credito d’imposta ex art. 28 del DL 34/2020 può essere utilizzato:
- in compensazione nel modello F24, successivamente all’avvenuto pagamento del canone;
- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;
- ceduto, anche parzialmente, ai sensi dell’art. 122 del DL 34/2020 ad altri soggetti, compresi istituti di credito o il locatore stesso; in quest’ultimo caso occorre pagare solo la differenza tra canone dovuto e credito d’imposta ex art. 28.
Nella fattispecie oggetto dell’interpello 263/2021, il contribuente istante si domandava se potesse accedere al tax credit locazioni con riferimento ai mesi agevolati del 2020, pur non avendo ancora pagato tali canoni. In particolare, egli intenderebbe cedere il credito al locatore e corrispondere, quindi, nel 2021, al locatore solo il 40% dei canoni 2020 oggetto di agevolazione.
L’A.d.E. conferma la possibilità di accedere al credito locazioni per le mensilità 2020 anche qualora il canone residuo venga corrisposto nel 2021, superando quindi il dettato normativo del comma 5 dell’art. 28 del DL 34/2020, che fa riferimento a quanto “versato nel periodo d’imposta 2020”.
A conclusione della sua risposta all’interpello, l’A.d.E. precisa che il credito locazioni matura solo dopo il pagamento dei canoni e, quindi, in caso di cessione del credito al locatore, solo dopo il pagamento della quota del 40% del canone (per la locazione immobiliare).