Roma, 16 Giugno 2021
Come noto, già da qualche anno il Legislatore ha introdotto un incentivo finalizzato alla capitalizzazione delle imprese al fine di riequilibrare il trattamento fiscale tra le imprese che si finanziano con debito e quelle che si finanziano con capitale proprio.
L’obiettivo perseguito con il cd. A.C.E. (Aiuto alla Crescita Economica), tenuto conto delle esigenze di rafforzamento dell’apparato produttivo del Paese, è quello di incentivare le imprese che si finanziano con capitale di rischio, mediante una riduzione dell’imposizione sui redditi.
In sintesi, l’agevolazione consiste nell’ammettere in deduzione dal reddito complessivo netto dichiarato, un importo corrispondente al “rendimento nozionale” del nuovo capitale proprio.
Il DL Sostegni bis, in corso di conversione in legge, introduce un potenziamento “una tantum” del beneficio ACE per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2020. Il potenziamento trova applicazione limitatamente alla variazione in aumento del capitale proprio del periodo d’imposta 2021, rispetto a quello esistente al termine dell’esercizio precedente, per un importo massimo di euro 5kk, cui corrisponde un beneficio massimo – in termini di credito d’imposta – di euro 180.000, ovvero il 3,6% di euro 5kk per quanto concerne, ad esempio, le società di capitali per le quali l’aliquota IRES è del 24%.
In altri termini, sull’incremento del capitale proprio registrato nel 2021 rispetto al 2020, per il solo esercizio in corso viene riconosciuto un rendimento ACE maggiorato del 15% in luogo del coefficiente ordinario dell’1,3%.
La novità per questo “super ACE” è che l’agevolazione risultante dall’applicazione del coefficiente maggiorato del 15% potrà essere immediatamente convertita in un credito d’imposta, ottenuto applicando l’anzidetto “rendimento nozionale” per l’aliquota della tassazione prevista per i soggetti IRES ed IRPEF, rispettivamente del 24% e a “scaglioni”.
Va da sé, quindi, che la maggiore appetibilità della super ACE 2021, rispetto all’ACE “ordinaria”, deriva non solo dal ben più elevato coefficiente di remunerazione della variazione in aumento del capitale proprio (elevata dall’ 1,3% al 15%), ma anche dalla possibilità di fruire dell’agevolazione, in alternativa alle modalità ordinarie (in compensazione, senza limiti d’importo, o chiesta a rimborso), nella forma di uncredito di imposta che può essere ceduto a terzi, con facoltà di ulteriore successiva cessione del credito ad altri soggetti, che fruiscono del credito di imposta con le stesse modalità previste per l’originario beneficiario.
L’opzione per la fruizione del super ACE 2021 nella forma di credito di imposta compensabile senza limiti, rimborsabile o cedibile, dovrà essere esercitata mediante presentazione all’AdE di apposita comunicazione.
Ai sensi del comma 7 dell’art. 19 del DL 73/2021, le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione (nonché le modalità attuative per la cessione del credito) saranno approvate con provvedimento del direttore dell’AdE che dovrà essere emanato entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del DL 73/2021, come anzidetto in iter parlamentare.
Utilizzo del credito d’imposta. Ai sensi dell’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 19 del DL 73/2021, il credito di imposta è utilizzabile dalla società già a partire dal giorno successivo a quello in cui si verifica un incremento rilevante del capitale proprio, fermo restando che deve essere preventivamente presentata l’apposita comunicazione all’AdE.
In particolare, il credito di imposta sarà utilizzabile a partire dal giorno successivo:
- al versamento del “conferimento in denaro”;
- alla definitiva rinuncia da parte del socio al credito (finanziamenti) vantato verso la società (o del suo utilizzo in compensazione con il debito da sottoscrizione delle nuove azioni e/o quote);
- alla delibera assembleare – adottata nel 2021 – che destina a riserva, in tutto o in parte, l’utile dell’esercizio 2020.
Il comma IV dell’art. 19 del DL Sostegni bis disciplina anche l’ipotesi di possibili “disallineamenti” registrati nel corso del 2021. In particolare, qualora a causa di eventi rilevanti successivi (sempre nel corso del 2021), la variazione in aumento del capitale proprio diventasse, a posteriori, inferiore a quella riconducibile agli incrementi rilevanti, sui quali è stato calcolato e fruito – nel 2021 – il credito di imposta, il credito di impostadeve essere restituito in proporzione a tale minore importo.
Per concludere e facendo un esempio pratico.
Il credito di imposta spettante a titolo di super ACE 2021 si determina applicando sugli incrementi rilevanti (cfr. i precedenti punti 1, 2 e 3), fermo restando il limite massimo di euro 5kk, il coefficiente di remunerazione del 15% e le aliquote di imposta previste dall’art. 11 (aliquote IRPEF progressive per scaglioni) ed art. 77 (aliquota IRES del 24%) del T.U.I.R..
Quanto precede implica che, nel caso di incrementi rilevanti per euro 1.000.000:
- se il beneficiario è un soggetto IRES, il credito di imposta sarà pari ad euro 36.000 euro = 1.000.000 x 15% x 24%;
- se il beneficiario è un soggetto IRPEF, il credito di imposta sarà pari ad euro 63.476, così quantificato per la progressività delle aliquote: 15% x (15.000 x 23% + 13.000 x 27% + 27.000 x 38% + 20.000 x 41% + 925.000 x 43%).
Da evidenziare che ai sensi del comma 6 dell’art. 19 del DL 73/2021, i soggetti che acquistano il credito di imposta dall’originario beneficiario del super ACE 2021 (o che lo acquistano da altri che sono stati a loro volta cessionari del medesimo e non originari beneficiari dell’agevolazione) “rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito di imposta in modo irregolare o in misura maggiore al credito ricevuto”.