Roma, 04 Maggio 2021
La bozza che sta circolando in questi giorni del decreto “Sostegni-bis” dovrebbe approdare a fine settimana sul tavolo del C.d.M..
Il nuovo provvedimento, se confermato in toto, comprende misure – tra nuovi meccanismi e proroga dei precedenti “aiuti” – per il sostegno alle imprese e all’economia, per l’accesso al credito e la liquidità delle imprese, per la tutela della salute, la sicurezza, le politiche sociali e gli enti territoriali.
Tra le misure di sostegno alle imprese è previsto – con una implementazione del meccanismo del precedente DL Sostegni – un nuovo c.f.p. per quelle imprese che hanno già beneficiato di quello previsto dall’art. 1 del DL 41/2021.
Il contributo, pari al precedente, verrebbe riconosciuto in via automatica, senza presentare un’ulteriore istanza, con accredito diretto sull’IBAN già comunicato nella precedente istanza, per coloro che rientravano nei parametri del c.f.p. dello scorso mese.
In alternativa – e l’alternativa sembra abbia una duplice veste, sia “integrativa” per coloro che l’abbiano già ottenuto sia di “novità” per coloro che non erano rientrati nel precedente DL Sostegni – vi sarebbe la possibilità, a seguito di apposita istanza, di beneficiare del c.f.p. a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 01/04/2020 al 31/03/2021sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 01/04/2019 al 31/03/2020.
Il “nuovo” c.f.p. sarebbe quindi parametrato su un periodo che prevede uno slittamento di tre mesi rispetto a quello del DL Sostegni dello scorso mese, in modo da venire incontro a coloro che abbiano “patito” flessioni significative nel 1° trimestre 2021. In altri termini, stesso meccanismo ma periodo di dodici mesi al 31/03/2021.
Quindi, in termini concreti, alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 01/04/2020 al 31/03/2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 01/04/2019 al 31/03/2020, si dovrà poi applicare la percentuale prevista con riferimento ai diversi scaglioni di ricavi/compensi 2019, ovvero:
- 60% fino ad euro 100k;
- 50% da euro 100k ad euro 400k;
- 40% da euro 400k ad euro 1kk;
- 30% da euro 1kk ad euro 5kk;
- 20% da euro 5kk ad euro 10kk.
NB. Nel rammentare che si tratta ancora di una BOZZA, si evidenzia che con questo nuovo DL Sostegni-bis, le imprese che otterranno l’erogazione del c.f.p. “in automatico” (sulla base dell’istanza dello scorso mese), potrebbero anche presentare un’apposita nuova istanza, qualora per effetto dello slittamento del periodo di riferimento di tre mesi (fino al 31/03/2021), abbiano diritto ad un “conguaglio” rispetto a quanto gli verrebbe erogato, in automatico, sulla base dell’istanza già presentata a valere sul primo DL Sostegni.
Ulteriore novità, concerne il credito d’imposta sui canoni di locazione a uso non abitativo, di cui all’art. 28 del DL 34/2020, che, in base al testo della bozza, viene prorogato, per un’ulteriore mensilità fino al 31 maggio 2021, per i soggetti cui già spettava fino al 30 aprile 2021, ovvero le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, secondo le stesse modalità già previste per tali soggetti (credito nella misura del 60% per la locazione e del 50% per l’affitto d’azienda, a prescindere dall’ammontare di ricavi e compensi registrato nel periodo di imposta precedente).
Inoltre, sarebbe (BOZZA) prevista la possibilità di accedere nuovamente al credito d’imposta locazioni, da gennaio a maggio 2021, nella misura del 60% (locazione di immobili) e 30% (affitto d’azienda), per tutti i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, prevedendo però un limite di ricavi di euro 10 milioni nel “secondo periodo d’imposta antecedente” (2019) a quello attuale (anziché il “vecchio” limite di euro 5kk) e richiedendo un calo del fatturato del 30% (non più, quindi, il 50% per il periodo di riferimento) da calcolare confrontando l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e dell’anno 2019 (come sempre, esclusi i soggetti neocostituiti nel 2019).
Le nuove norme sul credito locazioni si applicherebbero nei limiti del Temporary Framework degli aiuti di Stato, soggetto sempre a nulla osta della UE.
Un’ulteriore norma contenuta nella bozza riguarda le locazioni, ma interviene questa volta sulle locazioni di immobili abitativi, con particolare riferimento alla detassazione dei canoni non percepiti, prevista dall’art. 26 del T.U.I.R.. Si ricorda, infatti, che tale norma aveva anticipato la detassazione dei canoni non percepiti per morosità, al momento dell’intimazione dello sfratto o dell’ingiunzione di pagamento. L’applicazione di tale disciplina viene, ora, con la bozza di DL Sostegni bis, anticipata ai canoni “non percepiti dal 1° gennaio 2020” e non più, come previsto dalla norma vigente oggi, ai soli contratti stipulati dal 01/01/2020.
Infine, una norma agevolativa riguarda i trasferimenti di immobili “prima casa” a favore di giovani che non hanno ancora compiuto 36 anni, che, se il testo sarà confermato:
- andranno esenti dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale (si rammenta che la tassazione attuale è 2% imposta di registro + euro 50 per le ipo-catastali), mentre gli onorari notarili saranno ridotti alla metà;
- godranno di un credito di imposta pari all’IVA corrisposta per l’atto di acquisto, se soggetto ad IVA come quando venduto da impresa “costruttrice/ristrutturatrice”;
- l’eventuale mutuo contratto per l’acquisto, sarà esente dall’imposta sostitutiva mutui.