Riaperti i termini per la rideterminazione dei valori d’acquisto delle partecipazioni e dei terreni, con affrancamento delle plusvalenze conseguite in sede di cessione.

Roma, 07 Marzo 2022

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 01/03/2022 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 17/2022 – c.d. DL “Energia” – il cui art. 29 estende anche al 2022 le agevolazioni fiscali introdotte e disciplinate dagli artt. 5 e 7 della L. 448/2001, afferenti la sterilizzazione delle plusvalenze conseguite da persone fisiche a seguito della cessione di terreni e partecipazioni detenute in società non quotate, posseduti alla data del 1 gennaio 2022.

Anche per quest’anno – dopo oltre un ventennio di reiterate proroghe – sarà quindi possibile rivalutare il costo o valore di sottoscrizione delle partecipazioni in società non quotate, possedute al di fuori del regime d’impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze che rientrano tra i redditi diversi ex art. 67 comma 1 lett. a)-c-bis) del T.U.I.R..

La norma, nella versione attuale del DL 17/2022 che sarà convertito in legge nei canonici termini, prevede che entro il 15 giugno 2022:

  1. un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, geometra, ingegnere, etc..) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione e/o del terreno;
  2. il contribuente titolare della partecipazione e/o del terreno, versi l’imposta sostitutiva per l’intero suo ammontare, ovvero – qualora opti per la rateizzazione – versi la prima delle tre rate annuali di pari importo.

Novità. Il comma 2 dell’art. 29 del DL 17/2022, prevede l’incremento dell’imposta sostitutiva, che passa al 14% rispetto a quella dell’11% in vigore per le ultime proroghe dell’agevolazione (come per quella scaduta nel 2021).

Sarà comunque possibile eseguire il versamento dell’imposta in tre rate annuali di pari importo. In questo caso, entro il 15 giugno 2022 deve essere versata solo la prima rata per perfezionare l’opzione, pari al 4,66% del valore di perizia della partecipazione e/o del terreno.

Le tre rate dovranno essere di pari importo. Quelle successive alla prima scadranno, rispettivamente, il 15 giugno 2023 e il 15 giugno 2024 e dovranno essere maggiorate degli interessi del 3% annuo, a decorrere dal 15 giugno 2022.

La rideterminazione del costo o valore di acquisto e/o sottoscrizione delle partecipazioni non quotate e dei terreni, deve essere valutata nella prospettiva di un possibile risparmio d’imposta all’atto di una successiva cessione della partecipazione e/o del terreno.

In merito alle partecipazioni non quotate – la fattispecie più ricorrente – occorre evidenziare che:

  1. l’imposta sostitutiva del 14% dovuta per l’affrancamento della plusvalenza si calcola sul valore di perizia della partecipazione stessa;
  2. mentre l’imposta sostitutiva “ordinaria” sulla plusvalenza di natura finanziaria prevede un’aliquota del 26%, da applicare al valore della plusvalenza conseguita dal contribuente.

Pertanto, affinché il regime agevolato risulti conveniente è necessario che l’imposta sostitutiva del 14% applicata sull’intero valore della partecipazione posseduta risulti inferiore al 26% della plusvalenza realizzata in assenza di affrancamento.

Atteso che il rapporto tra le due imposte è pari a 0,5384615 (14% : 26%), il regime agevolato per il 2022 risulta conveniente per il contribuente quando la plusvalenza realizzata risulta superiore al 53,84615% del valore della partecipazione rilevato in sede di perizia.

Esemplificando.

Una persona fisica possiede una partecipazione in una società a responsabilità limitata, acquistata ad euro 100.000 (stessa cosa, qualora detto importo fosse il valore della partecipazione in sede di costituzione della società).

Il professionista incaricato dal titolare della partecipazione di redigere la perizia, stima che la medesima abbia un “valore di mercato” di euro 1.000.000.

A seguito di fisiologiche dinamiche negoziali, il corrispettivo di cessione della partecipazione viene fissato tra le parti in euro 1kk.

In questo scenario, il titolare della partecipazione avrebbe convenienza ad intraprendere la procedura agevolata di “affrancamento” della partecipazione stessa, atteso che:

  1. avvalendosi della rivalutazione ex art. 29 del DL 17/2022, l’imposta sostitutiva da corrispondere – anche in tre rate – all’Erario sarebbe di euro 140.000 (14% del valore di perizia pari ad euro 1kk);
  2. qualora invece non optasse per la procedura agevolata, il venditore sconterebbe sulla plusvalenza un’imposta sostitutiva da capital gain pari ad euro 234.000 (euro 900.000 x 26%), da corrispondere tra l’altro in unica soluzione e non anche a rate.

Nello stesso esempio, qualora il valore di perizia e di cessione della partecipazione fosse invece di euro 200.000 (determinandosi così un capital gain del 100% rispetto al costo di acquisto di euro 100.000, inferiore al 53,84615% del valore di perizia della partecipazione), il venditore non avrebbe convenienza ad “affrancare” la partecipazione, previa perizia, atteso che pagherebbe un’imposta sostitutiva di euro 28.000 (euro 200.000 x 14%), contro un’imposta sostitutiva ordinaria inferiore, pari ad euro 26.000 sul capital gain conseguito: 200.000 – 100.000 = euro 100.000 x 26%.

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