Roma, 03 Gennaio 2022
Il Gruppo Europeo di Interesse Economico è una forma giuridica ancora poco nota nel nostro Paese, codificata a livello comunitario sin dal 1985 e nel nostro ordinamento dal 1991.
Nell’ambito di scenari di integrazione tra operatori economici europei, sempre più proiettai oltre i confini nazionali per cogliere opportunità di business, negli ultimi anni stanno prendendo piede anche in Italia i G.E.I.E., forma di partnership transnazionale tra realtà economiche di diversi Paesi dell’UE.
Lo spirito del legislatore comunitario del 1985, finalizzato a garantire un’espansione equilibrata delle realtà economiche, trova terreno fertile solo nel buon funzionamento di un mercato comune, anche in termini di un “diritto commerciale e tributario europeo”, che garantisca agli operatori analoghe condizioni a quelle del mercato nazionale, che solo l’adozione di una forma giuridica ad hoc, come quella fornita dal G.E.I.E., può assicurare.
LA FINALITA’ COSTITUTIVA DEL G.E.I.E.. Il fine del Gruppo è di agevolare o di sviluppare l’attività economica dei suoi membri, di migliorare o di aumentare i risultati di questa attività; il Gruppo non ha lo scopo di realizzare profitti per sé stesso. La sua attività deve collegarsi all’attività economica dei suoi membri e può avere soltanto un carattere ausiliario rispetto a quest’ultima (Art.3, Reg. CEE n.2137/85).
Quanto premesso per approcciare ad una materia che, negli ultimi anni, è stata portata al vaglio delle Commissioni Tributarie, a seguito del disconoscimento da parte dell’A.E. delle agevolazioni fiscali previste per i GEIE in materia di imposte indirette, nonostante siano state recepite dal DPR n.131/86 in ossequio al dettato normativo dell’art. 12 del D.Lgs 240/91.
LA MATERIA DEL “CONTENDERE”.
La domanda alla quale si vuole rispondere è se gli atti dispositivi della proprietà o di altri diritti reali su beni immobili, nei quali parte acquirente sia un GEIE – ma lo stesso dicasi per qualsiasi atto assoggettato ad imposizione indiretta in misura proporzionale – siano da assoggettare a imposta di registro, ipotecaria e catastale, nella misura fissa o nella misura proporzionale.
Il nostro Legislatore ha normato le agevolazioni per il GEIE nell’art. 12 del D.Lgs n. 240/91:“All’art. 4 della tariffa, parte prima, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente: “g) atti propri dei gruppi europei di interesse economico Euro 200,00”, precisando al comma 3: “Gli atti di trasferimento di proprietà di beni immobili o costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari sugli stessi, di cui alla lettera g) dell’art. 4 della tariffa, parte prima, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, scontano l’imposta ipotecaria di trascrizione e l’imposta catastale in misura fissa”.
Appare, pertanto, disposto per legge che gli atti di trasferimento di proprietà di beni immobili o costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari sugli stessi, scontino le imposte indirette nella misura fissa e non nella misura proporzionale.
Ciò nonostante, l’A.d.E. procede da alcuni anni – in particolare nell’ultimo lustro – alla notifica alle parti in causa di avvisi di liquidazione delle maggiori imposte indirette (registro o ipotecaria e catastale a seconda delle fattispecie), riqualificate nella misura proporzionale a fronte della misura fissa autoliquidata in atto.
In tale scenario si è instaurato un apprezzabile contenzioso:
- da un lato l’A.d.E., ferma nel liquidare le imposte indirette nella misura proporzionale (ad esempio, il 9% a titolo di imposta di registro sul corrispettivo della compravendita di un immobile contro la misura fissa di Euro 200,00, come prevista dalla lett. g), art. 4 della Tariffa Parte I, atteso che, a giudizio dell’A.d.E., la lett. g) non avrebbe una portata generalizzata per tutti gli atti dei GEIE;
- dall’altro lato il G.E.I.E., che “resiste” e ribadisce l’assoggettamento ad imposizione indiretta nella misura fissa di Euro 200,00, come previsto dal combinato disposto dell’art. 12 del D. Lgs 240/91 e dell’art. 4, lett. g) della Tariffa Parte I.
Per concludere e senza potersi soffermare, in questa sede, sui motivi di fatto e di diritto trasfusi in sede di contenzioso, i Giudici della CTR Lazio, nell’allegata sentenza n. 5878 del 14/06/2021 depositata il 21/12/2021, motivano in modo chiaro ed univoco le ragioni – in termini di diritto – per le quali tutti gli atti dei GEIE debbano scontare le imposte d’atto nella misura fissa e non nella misura proporzionale, sancendo la formulazione di carattere generale della norma introdotta sotto la lettera g) dell’art. 4 della Tariffa Parte I del D.P.R. n.131/86.
In tale scenario, secondo i Giudici, il trattamento tributario previsto nella misura fissa (Euro 200,00 per ciascuna delle c.d. imposte d’atto: registro, ipotecaria e catastale) deve applicarsi a tutti gli “atti propri” posti in essere dai G.E.I.E., qualunque sia la natura dei beni oggetto della compravendita, siano essi beni mobili, immobili e diritti reali di godimento sugli stessi, aziende, etc…